L’infortunio Inail al tempo del Covid
Inail Circolare n. 13 del 03 aprile 2020.
L’infortunio Inail al tempo del Covid
Inail Circolare n. 13 del 03 aprile 2020
12 Maggio 2020
Il rischio di contagio è più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, cosicché – al fine di ridurne la portata – per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro, l’utilizzo del mezzo proprio è considerato necessitato per raggiungere, dalla propria abitazione, il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti. Queste le indicazioni fornite dall’Inail con la circolare n. 13 del 03 aprile 2020.
Secondo le Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995 n. 74, l’Istituto inquadra le affezioni morbose, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro poiché la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto. L’infezione deve essere contratta in occasione di lavoro.
Va precisato, in questa sede, che la “occasione di lavoro” non equivale a causa di lavoro, non essendo necessario che vi sia un rapporto causale diretto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, potendo definire l’infortunio dipendere da terzi o da fatti o situazione proprie del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo, cioè di quel rischio aggiuntivo colposamente attivato dal lavoratore stesso che ha portato, come conseguenza, all’infortunio). Inoltre non è sufficiente che l’infortunio si sia verificato durante o sul luogo di lavoro, dovendo sussistere un rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro e infortunio, nel senso che lo svolgimento dell’attività lavorativa deve avere creato un rischio specifico, rispetto a quei rischi generici a cui il lavoratore è esposto.
La tutela riguarda – sussistendono i requisiti soggettivi previsti dal Dpr 30 giugno 1965 n. 1124 – sia i lavoratori dipendenti sia quelli “assimilati”, come i parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale nonché coloro richiamati da norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail, a cui la tutela è stata estesa ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
Per taluni lavoratori, vige la presunzione semplice di origine professionale come ad esempio gli operatori sanitari che sono esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
Altre attività, che possono essere ricondotte a un elevato rischio di contagio, possono essere quelle che richiedono un costante contatto con il...