SSN e Università: riammissione in servizio e sospensione delle pensioni
articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215
SSN e Università: riammissione in servizio e sospensione delle pensioni
a cura di Fabio Venanzi
17 Febbraio 2025
L’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 prevede la possibilità di riammettere in servizio i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, già pensionati per vecchiaia non prima del 1° settembre 2023, fino al compimento del 72esimo anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
La modifica in argomento ha inserito il comma 164-bis nel corpo della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
Le riammissioni possono essere effettuate, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, previa opzione da parte degli interessati per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da conferire.
Nel caso di opzione per lo stipendio, l’Inps provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
Detto personale viene iscritto alla Cassa che eroga il trattamento sospeso, quindi CPS per i sanitari e CTPS per il personale statale.
Per quanto riguarda le prestazioni di fine servizio, trattandosi di assunzioni a tempo determinato instaurati successivamente al 31 dicembre 2000, gli interessati saranno assoggettati alla disciplina del TFR.
Per il personale docente universitario, la reiscrizione opererà al regime TFS.
Per tutti, sussiste l’obbligo di iscrizione al Fondo credito nonché – per il personale contrattualizzato – dovrà essere versato anche il contributo DS/Naspi.
Cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato:
- il personale iscritto CPS potrà chiedere una quota aggiuntiva di...