GARANZIE A FAVORE DI AZIENDA SPECIALE
investimenti e incremento del fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale
GARANZIE A FAVORE DI AZIENDA SPECIALE
prestazione di garanzie da parte del Comune in favore dell’Azienda Speciale per mutui contratti da quest'ultima
21 Gennaio 2021
La prestazione di garanzie da parte del Comune in favore dell’Azienda Speciale per mutui contratti da quest'ultima per investimenti e l’incremento del fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti integrano ipotesi di contributi a carico della finanza pubblica, alle quali si applica il principio di gratuità, sancito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010.
Lo ha chiarito la sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, nel parere reso con deliberazione 18/12/2020, n. 177.
Nel caso esaminato un’Amministrazione aveva presentato un quesito in merito all’applicazione del principio di gratuità dei compensi per le cariche ricoperte nell’ambito del C.d.A. di Azienda Speciale ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, già recepiti nella deliberazione della Sezione regionale di Controllo per il Lazio n. 73/2020.
Segue l’oggetto dell’istanza la richiesta dell’esatta perimetrazione della nozione “contributi a carico della finanza pubblica” nel senso proprio di includervi anche i seguenti benefici:
1) la fattispecie connessa all’avere il Comune prestato, negli anni precedenti, garanzie a favore di detta Azienda Speciale per mutui contratti da quest'ultima per investimenti;
2) la circostanza di avere il Comune proceduto, negli anni precedenti ad aumentare il fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti.
La Corte ha rammentato che l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 espressamente stabilisce che “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica”.
In ogni caso, per lo scioglimento dei dubbi interpretativi in argomento, occorre richiamare quanto affermato, in sede nomofilattica, dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, citata anche dal Comune richiedente.
In tale delibera, il giudice contabile ha avuto cura di chiarire che “la nozione di ‘contributi a carico delle finanze pubbliche’ di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio”, così componendo un contrasto giurisprudenziale emerso tra plessi funzionali diversi, e, precisamente, tra l’orientamento pressoché monolitico delle Sezioni regionali di controllo e una diversa posizione della magistratura contabile in funzione giurisdizionale (Sezione giurisdizionale Umbria sentenza n. 52/2016).
In termini esplicativi, alla consolidata giurisprudenza consultiva contabile che ritiene applicabile il regime vincolistico di cui all’art. 6, comma 2, citato, anche alle aziende speciali, attesa la loro dipendenza finanziaria dall’ente locale, riconducibile quantomeno al conferimento del capitale di dotazione iniziale e alle eventuali attribuzioni correlate all’erogazione di prestazioni di servizi pubblici rese in favore dell’utenza, si è contrapposta la predetta sentenza, confermata in Appello, che ha ravvisato la giuridica impossibilità di annoverare tra i contributi pubblici anche il “capitale di dotazione” (ex art. 114 TUEL); e ciò, anche alla luce di una coordinata lettura dello stesso disposto di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010 con l’art. 1, comma 554, della l. n. 147/2013, che ha previsto dal 2015 la riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione anche delle aziende speciali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici, qualora abbiano conseguito un risultato economico negativo, nei tre esercizi precedenti.
Secondo l’iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure, qualora il conferimento del “capitale di dotazione” dovesse integrare gli estremi di un “contributo a carico delle finanze pubbliche”, stante l’indefettibilità di un conferimento del genere a carico dell’Ente che istituisce l’azienda speciale, ex art. 114 TUEL, le disposizioni dell’art. 1, comma 544, citato, finirebbero per essere intrinsecamente irrazionali, poiché private di un loro concreto spazio operativo.
Il componimento delle opposte tesi ad opera della Sezione delle Autonomie nel senso dell’esclusione dal concetto di contributo del fondo di dotazione era stato già colto dalla Sezione regionale di Controllo Lombardia nella deliberazione n. 198/2013/PAR laddove testualmente osservava che “il capitale di dotazione costituisce requisito imprescindibile della personalità giuridica dell’Azienda Speciale, la cui destinazione è vincolata sino al venir meno dell’ente strumentale ed in nessun caso può essere definito quale contributo iniziale in fase di start up, da retrocedere all’ente costituente”. E la specificità dell’orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie risiede proprio nel fatto di sottolineare come il capitale-fondo di dotazione dell’azienda speciale si debba intendere quale garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori aziendali da inscrivere quale autonoma voce del patrimonio netto nel passivo dello stato patrimoniale. L’efficacia dirimente di ulteriori profili di complessità della questione, concernente la latitudine dell’accezione di contributo e la conseguente operatività del principio della gratuità degli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi del citato art. 6, si rinviene nell’ulteriore approfondimento svolto dal giudice contabile, nella deliberazione in commento, con riferimento al corrispettivo percepito dalle aziende speciali a fronte del servizio reso. La Sezione delle Autonomie evidenzia, in proposito, come neppure...