La delibera consiliare di approvazione della ricognizione annuale delle partecipazioni
art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175
La delibera consiliare di approvazione della ricognizione annuale delle partecipazioni
a cura di Mauro Bellesia
05 Dicembre 2022
L’art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175, prevede che il Consiglio dell'Ente approvi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una razionalizzazione perodica di tutte le partecipazioni possedute
con un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.
Le partecipazioni si riferiscono a società (SpA, srl, aziende speciali) poichè il citato D. Lgs. 175 concerne le società a partecipazione pubblica.
La delibera di ricognizione riguarda tutte le partecipazioni possedute, anche quelle minime e va approvata anche se l'Ente non possiede società (cioè anche se negativa).
Il punto centrale della revisione consiste nell'individuazione delle società partecipate da alienare o porre in liquidazione poichè non possono più essere mantenute secondo le nuove disposizioni del D. Lgs. 175/16.
Si ricorda che, sulla base dell'art. 24, debbono essere alienate le partecipazioni che:
1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 175/16 (vedasi dettaglio qui di seguito);
2) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/16 (vedasi dettaglio qui di seguito);
3) ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/16 (vedasi dettaglio qui di seguito).
L’art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) del citato D.Lgs. 175/16 prevede che:
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire...