Convivenza di fatto e assegno per nucleo familiare: la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2025
erogazione degli assegni per nucleo familiare
Convivenza di fatto e assegno per nucleo familiare: la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2025
a cura di Pierluigi Tessaro
08 Settembre 2025
Con la Sentenza n. 120 del 22/7/2025 la Corte Costituzionale è intervenuta in merito ad un contenzioso fra l’INPS e un datore di lavoro relativamente all’erogazione degli assegni per nucleo familiare.
Nella sentenza, la Corte Costituzionale ha rilevato che la Corte d’Appello di Venezia, sezione lavoro, aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955, “nella parte in cui non prevede tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare la situazione di convivenza more uxorio tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato”, in aggiunta alla condizione di coniugio.
Sulla base di questa indicazione, la norma violerebbe sia l’art. 3 della Costituzione, per l’”evidente trattamento differenziato che riceverebbero due situazioni aventi la medesima esigenza di tutela”, sia l’art. 38 della Costituzione perché “determinerebbe una deviazione dalla finalità istituzionale propria della prestazione in quanto destinata a beneficiare condizioni famigliari nelle quali si deve presumere che non vi sia la condizione di bisogno che giustifica l’erogazione della provvidenza”.
La Corte Costituzionale ha evidenziato che il rimettente mirava a parificare “verso il basso” la prestazione, con il risultato di negare l’assegno per il nucleo familiare al lavoratore o alla lavoratrice convivente di fatto del datore di lavoro.
Nella sentenza n. 120/2025 la Corte Costituzionale analizza il quadro normativo riferito all’assegno per nucleo familiare.
Il richiamo va al D.L. n. 69/1988 (convertito nella legge n. 153/1988), che stabilisce che l’assegno per il nucleo familiare è una prestazione economica di sostegno ai nuclei familiari bisognosi.
Viene erogato dall’INPS direttamente o tramite il datore di lavoro, attraverso il sistema dei conguagli con i contributi dovuti dallo stesso datore all’istituto previdenziale, a favore di lavoratori dipendenti, titolari di pensioni e di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dipendenti e pensionati di enti pubblici anche non territoriali e compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (articolo 2, comma 2).
Con l’istituzione dell’assegno unico e universale, di cui al D.lgs. n. 230/2021, dal 1/3/2022 l’assegno per il nucleo familiare non è stato più erogato alle famiglie con figli e ai nuclei orfanili.
Le indicazioni previste dall’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 69/1988, rinviano alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 797/55, in particolare all’articolo 2 dove si dispone che gli assegni familiari non spettano: