La Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 3/4/2020 sulle nuove disposizioni normative riferite al D.L. n. 18/2020
Circolare n. 8/E in risposta ai molti quesiti posti in merito alle disposizioni entrate in vigore a...
La Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 3/4/2020 sulle nuove disposizioni normative riferite al D.L. n. 18/2020
a cura di Pierluigi Tessaro
06 Aprile 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato venerdì 3 aprile 2020 la Circolare n. 8/E in risposta ai molti quesiti posti in merito alle disposizioni entrate in vigore a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cd “Cura Italia”.
In particolare, il punto 4 della Circolare contiene indicazioni più puntuali sulle misure a sostegno dei lavoratori, con riferimento al bonus 100 euro da corrispondere ai dipendenti che hanno prestato servizio in azienda nel mese di marzo.
Come noto, si tratta di un’agevolazione prevista dall’articolo 63 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, con l’intento di premiare i dipendenti che si sono recati fisicamente in azienda e che non potevano operare in modalità agile, smart working o telelavoro.
I punti trattati nella circolare hanno riguardato:
- il calcolo del giorni da riparametrare per il pagamento del bonus (punto 4.1);
- l’importo del bonus da erogare ai dipendenti cessati nel mese di marzo 2020 (punto 4.2);
- i lavoratori in servizio esterno (punto 4.3);
- l’importo da corrispondere ai dipendenti in regime di part-time (punto 4.4);
- l’importo da erogare per chi ha svolto l’attività lavorativa in modalità agile (punto 4.5);
- i criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 63 del Decreto (punto 4.6);
- l’erogazione del bonus (punto 4.7);
- l’erogazione del bonus e l’attestazione redditi del dipendente (punto 4.8);
- l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro (punto 4.9).
In risposta al quesito di cui al punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di precisazioni risultanti dalle lettere della norma e/o dalla relazione illustrativa, il riferimento deve essere fatto rapportando le ore effettivamente lavorate durante il mese di marzo e le ore lavorabili previste dal contratto.
Quindi, ad esempio, nel caso in cui il dipendente avesse svolto 80 ore su 160 previste dal contratto di riferimento, avrà diritto ad un bonus di € 50 riferito alla prestazione lavorativa svolta nel mese di marzo.
Per quanto riguarda il punto 4.2, riferito al premio da erogare in caso di cessazione del dipendente nel mese di marzo 2020, l’Agenzia ha precisato che l’importo del bonus dovrà essere erogato in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede aziendale, da calcolare secondo le indicazioni dettate dal punto 4.1.
Questo punto, tuttavia, appare incongruente confrontando le metodologie di calcolo espresse al precedente punto 4.1, sia al...