La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 14.12.2020
misure da adottare per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 14.12.2020
chiarimenti in relazione al D.L. 3/2020
21 Dicembre 2020
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 29/E, uscita il 14 dicembre 2020, ha inteso fornire alcuni chiarimenti in relazione al D.L. 3/2020, con particolare riferimento alle misure da adottare per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Il documento, di ben 30 pagine, dà indicazioni in merito agli ambiti di applicazione del nuovo trattamento integrativo dei redditi (T.I.R.), sostitutivo del credito di cui all’art. 1 del D.L. 66/2014 (c.d. bonus “Renzi”), suddiviso nel bonus, riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente fino ad € 28.000, e pari ad € 600 per il 2020, ed € 1.200 per il 2021, e all’ulteriore detrazione fiscale, per le prestazioni rese fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo compreso fra € 28.000 ed € 40.000.
Nel documento viene precisato che il bonus costituisce una misura di carattere strutturale, a differenza dell’ulteriore detrazione fiscale, che rappresenta, invece, una misura temporanea, adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
Il riconoscimento di tali benefici dovrà avvenire, da parte dei sostituti d’imposta, in via automatica, cioè senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, a partire dalle retribuzioni corrisposte a partire dal 1° luglio 2020.
Il datore di lavoro dovrà, però, verificare, oltre alla tipologia di reddito ed all’importo reddituale conseguito (a tale proposito si devono considerare i redditi che beneficiano di un regime speciale, come ad esempio i redditi assoggettati a cedolare secca, o a favore dei c.d. lavoratori “impatriati”, o in regime forfetario, mentre non rientra nella determinazione del reddito complessivo l’abitazione principale e le relative pertinenze), anche le detrazioni di lavoro dipendente, che non devono superare l’imposta lorda.
Per espressa previsione normativa, il trattamento integrativo spetta “per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020”, sulla base del periodo di lavoro svolto, che l’agenzia fiscale indica in 184 giorni, mentre il numero di giorni relativi al periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020, utile per l’erogazione del bonus Irpef (“Renzi”), è pari a 181 giorni, indipendentemente dalla circostanza che l’anno solare è bisestile.
L’Agenzia delle Entrate rileva, tuttavia, alcune situazioni particolari, verificatesi nel corso del 2020 causate dall’emergenza epidemiologica.
Si tratta, nello specifico, dei lavoratori in cassa integrazione, che beneficiando di ammortizzatori sociali al posto del reddito, avrebbero potuto trovarsi nella condizione di dover restituire il bonus Irpef e il T.I.R.
Sulla base del decreto Rilancio, la circolare dispone che, ai fini del calcolo della somma spettante, il sostituto d’imposta dovrà far riferimento alla retribuzione ordinaria prevista dal contratto, salvaguardando quindi queste misure a sostegno del reddito a favore dei contribuenti.
Entro il termine fissato per le operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà procedere all’erogazione dei benefici...