La Circolare n. 4/E del 16/5/2025 dell’Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali 2025
chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dal D.lgs. n. 192 del 13/12/2024 e dalla Legge di...
La Circolare n. 4/E del 16/5/2025 dell’Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali 2025
a cura di Pierluigi Tessaro
03 Giugno 2025
Con la pubblicazione della Circolare n. 4/E del 16/5/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dal D.lgs. n. 192 del 13/12/2024 e dalla Legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30/12/2024.
Il corposo documento, di ben 52 pagine, richiama, quindi, tutte le novità fiscali previste per il 2025.
Al primo punto vengono evidenziate le misure riferite all’Irpef e alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato, oltre al trattamento integrativo dei redditi.
In particolare, per il 2025 vengono confermati gli scaglioni e le aliquote stabilite in via sperimentale nel 2024, ridotti da 4 a 3, con i seguenti valori:
- 23% in caso di reddito fino a € 28.000;
- 35% per i redditi superiori a € 28.000 e fino a € 50.000;
- 43% per i redditi superiori a € 50.000.
Anche le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato sono state confermate per il 2025. Nello specifico, fino a € 15.000 è stata confermata la misura, già attuata nel 2024, di incremento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato da € 1.880 a 1.955.
Per non far perdere il beneficio del trattamento integrativo dei redditi ai lavoratori con redditi al di sotto di € 8.500, è stato stabilizzato il correttivo finalizzato a neutralizzare l’aumento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente.
L’ampliamento, quindi, a € 8.500 della no tax area ha dato la possibilità di non perdere l’importo annuo di € 1.200.
Il punto 1.2 della Circolare stabilisce le misure di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti (articolo 1, commi da 4 a 9 della Legge di Bilancio 2025).
Nello specifico, il comma 4 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR, con reddito complessivo non superiore a € 20.000 una somma determinata applicando al reddito di lavoro dipendente varia a seconda del reddito.
Nello specifico, se il reddito di lavoro dipendente non risulta superiore a:
- € 8.500, la percentuale da applicare è pari al 7,1%;
- se superiore a € 8.500 ma non a € 15.000, la percentuale da applicare è pari al 5,3%;
- se superiore a € 15.000 e fino a € 20.000, la percentuale da applicare è il 4,8%.
Tale somma non concorre alla formazione del reddito complessivo.
L’articolo 1, comma 6, riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, nel caso in cui il reddito risulti superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000.
I valori da attribuire, rapportati al periodo di lavoro nell’anno, sono pari a:
- € 1.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 20.000 ma non a € 32.000;
- al prodotto tra € 1.000 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 8.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 32.000 ma non a € 40.000.
La detrazione, pertanto, è pari a € 1.000 per i redditi superiori a € 20.000 e fino a € 32.000, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a € 32.000, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei € 40.000.