La deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 589 del 15/9/2021
La deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.
a cura di Pierluigi Tessaro
11 Ottobre 2021
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 589 del 15/9/2021, ha risposto ad un ente, sostituto d’imposta, che aveva chiesto di conoscere il regime fiscale applicabile ai contributi di previdenza complementare posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
In particolare, l’istante aveva chiesto se i contributi versati alle forme di previdenza complementare fossero deducibili entro il limite di € 5.164,57, indipendentemente dal soggetto che li avesse sostenuti, oppure fosse deducibile esclusivamente la quota versata dal lavoratore.
Nella soluzione interpretativa prospettata, l’amministrazione richiedente aveva ritenuto che fossero deducibili dal reddito solo gli oneri posti a carico del lavoratore dipendente.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato come sia stata completamente riscritta la materia riferita alla previdenza complementare con il D.lgs.vo n. 47/2000.
L'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir ha previsto, infatti, a partire dal 1/1/2001, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo del contribuente i contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche complementari.
Con l’entrata in vigore del D.lgs.vo n. 252/2005 il legislatore ha disposto, inoltre, che, a partire dal 1/1/2007, possono essere dedotti dal reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementari per un importo complessivo di € 5.164,57.
Con la Circolare n. 70/2007, l’Agenzia fiscale ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina normativa, precisando come l’espressione contenuta all’articolo 8, comma 4, “somme versate dal lavoratore e...