L’indennità sostitutiva della mensa non fruita per Covid non costituisce reddito di lavoro dipendente fino a 5,29 euro
risposta n. 301 del 2/9/2020, l’Agenzia delle Entrate
L’indennità sostitutiva della mensa non fruita per Covid non costituisce reddito di lavoro dipendente fino a 5,29 euro
a cura di Pierluigi Tessaro
07 Settembre 2020
Con la risposta n. 301 del 2/9/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione in merito al trattamento fiscale applicabile all’indennità erogata da un ente pubblico ai propri dipendenti che, durante il periodo di emergenza da Covid-19, non avevano potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto.
Nel quesito posto, l’amministrazione aveva evidenziato il riconoscimento di un’indennità di € 6 legata alla consumazione del pasto ed al rispetto di certe condizioni di orario, con l’utilizzo di un badge elettronico presso gli esercizi convenzionati.
In merito al mancato utilizzo degli importi presenti nella card, l’ente istante ha richiamato quanto indicato dalla Risoluzione n. 63/E del 17/5/2005, ovvero che tali somme non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, considerando che le card elettroniche non sono assimilabili ai ticket restaurant, quanto piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita “diffusa” poiché ci si può rivolgere ad esercizi pubblici convenzionati diversi, abilitati a gestire il badge elettronico.
Tuttavia, causa l’emergenza da Coronavirus e la chiusura dei bar e dei locali di ristorazione convenzionati, i dipendenti non hanno potuto utilizzare le card elettroniche.
La domanda posta dall’amministrazione istante all’Agenzia delle Entrate era riferita al trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad un importo giornaliero di € 5,29, che si voleva erogare ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico.
Come soluzione interpretativa, l’ente istante ha richiamato l’art. 51, comma 2, lett. C del DPR 917/86, secondo cui l’indennità sostitutiva giornaliera di € 5,29 che si vuole erogare non deve concorrere alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.
In merito al quesito pervenuto, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato la Risoluzione n. 41/E del 30/3/2000, che, in relazione alle indennità sostitutive di cui all’art. 51, comma 2, lettera C, del TUIR, ha precisato che i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro i nuovi limiti stabiliti dalla legge di Bilancio 2020, ovvero € 8 nel caso di...