L’interpello n. 302 dell’Agenzia delle Entrate ed il riconoscimento del premio di € 100 previsto dall’art. 63, comma 1, del D.L. n. 18/2020
Agenzia delle Entrate risposta n. 302 del 2/9/2020
Agenzia delle Entrate risposta n. 302 del 2/9/2020
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 302 del 2/9/2020, ha fornito un chiarimento in merito all’erogazione del premio previsto dall’art. 63, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
Il quesito posto ha riguardato la corretta attribuzione del beneficio ai dipendenti che hanno effettuato attività di protezione civile in qualità di volontari.
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia, dopo aver richiamato il comma 1 dell’art. 63, ha precisato che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il premio viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui gli artt. 23 e 29 del D.P.R. 600/73, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato, inoltre, la Circolare n. 8/E del 3/4/2020, e le successive Risoluzioni n. 18/E del 9/4/2020 e n. 11/E del 6/5/2020, che evidenziavano la volontà di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a prestare servizio in azienda durante il mese di marzo 2020, senza poter adottare, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile.
Pertanto, il premio è stato riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, ma non nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile, o assenti per qualsiasi altro motivo (ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
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