Sottoscritto definitivamente il CCNL del Comparto Sanità 2022-2024
Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti
Sottoscritto definitivamente il CCNL del Comparto Sanità 2022-2024
a cura di Pierluigi Tessaro
20 Novembre 2025
Lunedì 27 ottobre 2025 l’Aran e le parti sindacali hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024.
Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità.
Per quanto riguarda la parte economica, l’articolo 61 stabilisce gli incrementi degli stipendi tabellari, con l’indicazione degli importi mensili e annui rideterminati, a decorrere dall’1/1/2024, secondo i valori previsti nelle tabelle di riferimento, 1a, 1b, 2a e 2b.
L’adeguamento degli importi indicati nel contratto prevede il recupero, nei confronti del personale oggetto del contratto, dell’indennità di vacanza contrattuale per l’anno 2024.
Sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica (articolo 65 del nuovo ccnl), prevista dall’articolo 104 del ccnl 2019-2021, che viene rivalutata negli importi mensili e con le decorrenze indicate nella tabella 3, ovvero 1/1/2024 e 31/12/2024, quest’ultimo a valere dall’1/1/2025.
Viene rivalutata anche l’indennità di tutela del malato e promozione della salute (articolo 66), prevista dall’articolo 105 del precedente ccnl, con le medesime decorrenze e tempistiche dell’indennità di specificità infermieristica (v. tabella 4 del ccnl).
A seguito degli incrementi degli stipendi tabellari, l’indennità di vacanza contrattuale 2025 per ogni area è stata rideterminata.
L’articolo 15 prevede l’istituzione, nel ruolo tecnico dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, del profilo di “Educatore professionale socio pedagogico”, di cui al DM 27.10.2021 del Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca in attuazione dell’art. 1, commi 594, 595 e 596 della Legge 27.12.2017, n. 205 e s.m.i.
L’articolo 17 prevede il profilo di Assistente Infermiere, che viene collocato nell’area degli Assistenti, ruolo socio-sanitario.
Il nuovo profilo, già istituito con specifico Accordo Stato Regioni, si colloca come figura intermedia fra i profili dell’area dei Professionisti della salute e dei funzionari e dell’area degli Operatori.
L’articolo 45, comma 5, definisce il congedo parentale su base oraria, stabilendo che i congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie.






