Affiancamento operativo del precedente responsabile dell’ufficio finanziario in quiescenza al nuovo
divieto di conferimento di incarichi previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012
Affiancamento operativo del precedente responsabile dell’ufficio finanziario in quiescenza al nuovo
a cura di Vincenzo Cuzzola
15 Settembre 2026
L’incarico retribuito di “affiancamento operativo” al nuovo responsabile dell’ufficio finanziario da conferire al precedente responsabile collocato in quiescenza, già dipendente dell’Amministrazione, non rientra nell’ambito di applicazione del divieto di conferimento di incarichi previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012; è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 166/2026/PAR, depositata il 2 settembre 2026, confermando un noto orientamento in materia (cfr., ex plurimis, sez. reg. di contr. Molise, delib. n. 34/2025/PAR; sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 38/2018/PAR; sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 66/2023/PAR; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 88/2023/PAR).
Ricordiamo che tale disposizione recita quanto segue: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia (omissis)”.
Trattasi, come è noto di una disposizione che presenta una natura polifunzionale:
- da un lato, persegue finalità di contenimento della spesa pubblica;
- dall’altro, mira anche a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarichi sia utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in pensione o, comunque, per attribuire ai medesimi rilevanti responsabilità nelle Amministrazioni stesse, aggirando di fatto l’istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano ricoperti dal personale più giovane.
Trattandosi di una norma eccezionale, in quanto limitativa della possibilità di conferire incarichi, cariche e collaborazioni ad una specifica categoria di soggetti (ossia, i “soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”), non può aversi un’interpretazione estensiva o analogica: pertanto, gli incarichi retribuiti vietati sono solo quelli espressamente contemplati dalla norma (ossia, incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche in organi di governo delle amministrazioni nonché degli enti e delle società da esse...






