Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione delle domande per l’anno 2026
Circolare Inps numero 7 del 30-01-2026
Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione delle domande per l’anno 2026
aggiornamento annuale 2026 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
05 Febbraio 2026
INDICE
1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2026
2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE
3. Applicazione all’AUU dell’ISEE per specifiche prestazione familiari e per l’inclusione
1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2026
Con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 è stato comunicato che l’AUU, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Istituto risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.
Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d’ufficio della prestazione, di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 230/2021, e tenuto conto del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le domande già presentate valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l’inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l’AUU per i figli maggiorenni.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si comunica che per l’anno 2026, al fine di continuare a beneficare dell’AUU, non è necessario presentare una nuova domanda, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Si precisa, inoltre, che a partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell’ISEE, l’importo dell’AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati. Si ricorda, inoltre, che l’ISEE può essere ottenuto in tempi rapidi con la presentazione in modalità precompilata della DSU, tramite l’apposito servizio online (disponibile sul “Portale unico ISEE,” che riunisce le varie modalità di acquisizione dell’ISEE), che ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Inoltre, è possibile presentare la DSU Mini precompilata direttamente tramite l’APP “INPS Mobile” e dalla home page accedere al menu “Servizi” > “ISEE” e selezionare la funzione “Acquisisci dichiarazione”.
Si precisa, infine, che per percepire un importo dell’AUU superiore al valore minimo è necessario che la DSU per l’anno 2026 sia correttamente attestata.
2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE
L’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede che i valori dell'AUU, individuati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto legislativo, e le relative soglie ISEE, siano adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, ossia alla media della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In attuazione della citata normativa, considerato che nell'anno 2025 la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata pari a +1,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2026 i valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l’AUU e delle relative soglie ISEE sono rideterminati nei valori indicati nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 1).






