Autoliquidazione INAIL
Istruzioni ai fini dell'autoliquidazione 2019-2020
Autoliquidazione INAIL
Istruzioni ai fini dell'autoliquidazione 2019-2020
13 Febbraio 2020
Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione.
Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani. Sono esclusi dall'autoliquidazione, invece, gli altri “premi speciali unitari” (alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).
Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall’Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.
Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente;
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.
Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015) si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.
I datori di lavoro titolari di Pat (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “Alpi online” che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico dichiarazione salari”.
I datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in quattro rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.
Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono predeterminati come segue:
- I rata, 16 febbraio
- II rata, 16 maggio
- III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)
- IV rata, 16 novembre.
Al fine di consentire ai datori di lavoro titolari di Pat il pagamento del premio in autoliquidazione, l’Inail, entro la fine dell’anno:
- Invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l’anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”)
- Rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, comma 3, dpr 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali...