Determinazione per l'anno 2026 del limite minimo di retribuzione giornaliera
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei...
Determinazione per l'anno 2026 del limite minimo di retribuzione giornaliera
Circolare INPS numero 6 del 30-01-2026
09 Marzo 2026
INDICE
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2026
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che, con norma di interpretazione autentica, il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (cfr. l’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463/1983, se inferiori al medesimo.
Considerato che, nell'anno 2025, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari a +1.4%[1], si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a 58,13 euro(9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2026, pari a 611,85 euromensili) se di importo inferiore.
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Anno 2026 |
Euro |
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Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD |
611,85 |
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Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) |
58,13 |
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo[2].
Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602[3], e ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”[4].
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
In virtù di quanto disposto dall’articolo 1, commi 1 e 10, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, e successive modificazioni, per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989.
Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto a tale Fondo, sono stati stabiliti con il D.M. 21 luglio 2000[5].
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2026, è pari a 58,13 euro.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[6] è pari, per l’anno 2026, a 32,30 euro.
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Anno 2026: retribuzioni convenzionali in genere |
Euro |
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Retribuzione giornaliera minima |
32,30 |
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984)
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 402/1981, pari per l’anno 2026 a 32,30 euro, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato decreto-legge n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66 del 27 marzo 2007 e n. 179 del 23 dicembre 2013, par. 5.1, lett. a).
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2026, detta retribuzione convenzionale è fissata in 808,00 euromensili (32,30 euro x 25 giorni).
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Anno 2026: soci delle cooperative della piccola pesca |
Euro |
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Retribuzione convenzionale mensile |
808,00 |
3.3 Lavoratori a domicilio
Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della legge n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT. Per l’anno 2026, tenuto conto della variazione del predetto indice ISTAT, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a 32,30 euro[7]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a 58,13 euro[8].
Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9 dell’abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale[9].
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
58,13 euro x 6/40 = 8,72 euro.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
58,13 euro x 5/36 = 8,07 euro.
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
L’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[10]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2026, in 56.224,00 euro, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.685,00 euro. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione[11].
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Anno 2026 |
Euro |
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Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
56.224,00 |
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Importo mensilizzato |
4.685,00 |
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento , , , , , . L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell’elemento di .
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento . Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento .
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo[12], sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, è pari, per l'anno 2026, a 122.295,40 euro, che arrotondato all’unità di euro è pari a 122.295,00 euro.
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Anno 2026 |
Euro |
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Massimale annuo della base contributiva |
122.295,00 |
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento , , , , , (cfr. il par. 10.3 e il par. 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi).
L’imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento di .
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento della gestione pensionistica e della Gestione credito dell’elemento “E0” deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento della Gestione pensionistica e della Gestione credito.
Nell’elemento deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento della Gestione pensionistica e della Gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre deve continuare a essere valorizzato l’elemento .
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. l’art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 611,85 euro per l'anno 2026, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 244,74 euro.
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Anno 2026 |
Euro |
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Trattamento minimo mensile di pensione |
611,85 |
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Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) |
244,74 |
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Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*) |
12.726,00 |
(*) Il limite annuo è pari a 244,74 euro x 52 settimane
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958[13].
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano, di seguito, per l’anno 2026, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e dall’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)[14], non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
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Anno 2026 |
Euro |
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Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione |
4,00 10,00
5,29 |
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Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
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Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
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Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
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Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
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Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
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Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
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Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
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Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
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Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Si rileva che con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, sono state introdotte nuove disposizioni per il trattamento contributivo e fiscale delle spese di trasferta e dei rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
In particolare, l’articolo 1, comma 81, della citata legge ha modificato l’articolo 51, comma 5, del TUIR, disponendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Inoltre, è stata confermata, anche con riferimento al periodo di imposta 2026, la disciplina in deroga relativa ai c.d. fringe benefit già prevista con la legge n. 207/2024. Nello specifico, l’articolo 1, comma 390, della citata legge prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.
Al riguardo si rammenta che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha previsto che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. l’art. 51, comma 3-bis, del TUIR).
Con riferimento al regime fiscale e previdenziale agevolato di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificati dalle lettere a) e b) del comma 520 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024, relativo alle somme destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti a titolo di liberalità (mance) percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per la cui disciplina di dettaglio si rinvia integralmente alla circolare n. 156 del 30 dicembre 2025, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate[16] ha chiarito che la fattispecie si applica “indistintamente sia ai lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia a quelli dipendenti di fornitori esterni, impiegati presso le citate strutture”.
Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263 del 24 dicembre 1997 e, con particolare riferimento al regime dell’azionariato dei dipendenti, alla circolare n. 123 dell’11 dicembre 2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n. 6 del 16 gennaio 2014.
Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore, attraverso un intervento sistematico all’articolo 51 del TUIR, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile.
Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili), se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall’articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208/2015[17].
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181 del 16 dicembre 2002), sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT, è pari, per l’anno 2026, a 2.543,15 euro.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento , , , , . La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento .
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Anno 2026 |
Euro |
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Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria |
2.543,15 |
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che sulla base dell’indice ISTAT è pari, per l’anno 2026, a122.295,00 euro (cfr. il precedente par. 6).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, che ha introdotto l’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto altresì un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che sulla base dell’indice ISTAT è pari, per l’anno 2026, a 122.295,00 euro (cfr. il precedente par. 6), che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88[18].
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