Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche
Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche
Circolare INPS numero 152 del 19-12-2025
14 Gennaio 2026
INDICE
1. Quadro normativo
2. Requisiti per l’accesso all’indennità previdenziale
3. Indennità economicaper i lavoratori del settore privato
4. Adempimenti del lavoratore del settore privato
5. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato
5.1 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Esposizione evento
5.2 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Modalità per il conguaglio dell’indennità anticipata
5.3 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato
5.4 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato e di lavoratori domestici
5.5 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
6. Datori di lavoro pubblici con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
7. Istruzioni contabili
8. Monitoraggio della spesa
1. Quadro normativo
L’articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire - in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro - di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un'indennità economica.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni per la fruizione dei permessi orari in argomento e della relativa indennità economica per i lavoratori del settore privato, nonché istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.
2. Requisiti per l’accesso all’indennità previdenziale
Per potere fruire dei permessi orari, come anticipato nel precedente paragrafo, il comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 106/2025 prevede che al lavoratore (o al figlio minorenne) sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 in argomento, per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.
Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso.
3. Indennità economica per i lavoratori del settore privato
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 106/2025, per le dieci ore annue di permesso aggiuntive “ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia”.
Il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un’indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.
Il successivo comma 3 dell’articolo 2 in argomento precisa che, nel settore privato, l'indennità di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto[1].
In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio in argomento deve essere determinato, ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio di cui al citato comma 3, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)[2] del dipendente.
Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:
- determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.
Con riguardo al personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico relativo ai periodi di permesso in questione è corrisposto dall'Amministrazione o dall’Ente datore di lavoro.
4. Adempimenti del lavoratore del settore privato
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale fine, si precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.
Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Si specifica che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.
Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
5. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato
I datori di lavoro del settore privato, ai fini dell’inoltro dei flussi Uniemens per i lavoratori che fruiscono dei permessi orari e della relativa indennità economica in argomento (con conseguente copertura figurativa), come individuati al precedente paragrafo 3, devono attenersi alle seguenti indicazioni.
5.1 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Esposizione evento
Per la corretta gestione dei permessi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 106/2025, nei flussi Uniemens, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo, si istituisce il seguente codice evento:
- “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
A partire dal mese di competenza gennaio 2026, nella compilazione del flusso Uniemens deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.
Si fa presente che, per l’evento richiamato, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell’evento.
È prevista, inoltre, la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore o del dante causa e del <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.
Nell’elemento <DiffAccredito> deve essere indicato il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.
Nell’elemento <Giorno>interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni come di seguito specificate:
- Elemento <Lavorato> = “S” o “N” se il numero di ore fruite esaurisce la giornata lavorativa;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “2”;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = (“PCM”);
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = Codice fiscale del lavoratore o del dante causa, <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella medesima giornata la fruizione del permesso di tipo orario “PCM” con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> deve essere =...








