Il giudice conferma la necessità di rispettare gli obblighi assunzionali negli appalti del Pnrr
sentenza del Tar Puglia, sez. II, n. 1244/2023,
Il giudice conferma la necessità di rispettare gli obblighi assunzionali negli appalti del Pnrr
a cura di Stefano Usai
27 Novembre 2023
La recente sentenza del Tar Puglia, sez. II, n. 1244/2023, ha un certo pregio pratico per le riflessioni espresse circa gli obblighi assunzionali che l’articolo 47 del DL 77/2021 (tutt’ora applicabili agli appalti finanziati anche solo in parte dal PNRR/PNC) impone all’aggiudicatario.
La vicenda
Nel caso di specie, il ricorrente impugna l’aggiudicazione assumendo che l’affidatario non “non avrebbe assolto agli obblighi dichiarativi previsti, a pena di esclusione dalla procedura” e dettagliatamente richiamati con nella legge di gara.
La disciplina di gara prevedeva espressamente a carico dell’aggiudicatario, l’obbligo di assumere in caso di aggiudicazione del contratto, “una quota pari al 30% di occupazione giovanile”, nonché “una quota pari al 15% di occupazione femminile”.
L’operatore economico, invece, in fase di compilazione del modello dichirativo depennava le imposte prescrizioni e, in sostanza secondo il ricorrente, avrebbe dovuto quindi essere escluso dalla competizione.
Di diverso avviso la controinteressata. Secondo la tesi “difensiva” la richiesta di assunzione afferisce piuttosto che alla fase pubblicistica alla fase dell’esecuzione del contratto (come previsto dall’art. 100 della disciplina codicistica del 2016 ancora applicabile agli appalti del PNRR/PNC).
L’obbligo in parola, in sostanza, non costituirebbe – né in questo senso sarebbe stato qualificato dalla legge di gara -, “un requisito di ammissione o di partecipazione alla procedura di gara di un soggetto” da ciò l’impossibilità di determinare l’esclusione dell’aggiudicataria.
Gli stessi obblighi assunzionali, secondo il controinteressato, andrebbero interpretati non come una vincolo oggettivo – ovvero imponendo l’assunzione anche a prescindere dalla necessità di nuove assunzioni per eseguire il contratto -, risultando, di conseguenza, la clausola della disciplina di gara equivoca, e da considerarsi nulla “con conseguente disapplicazione delle stesse, poiché contrastanti con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016”.
La sentenza
Il giudice non ritiene fondate le giustificazioni del controinteressato.
L’art. 47, comma 4 del DL 77/2021, secondo la sentenza, risulta chiaro nel precisare, tra gli altri, che costituisce “requisito necessario dell'offerta (…) l’'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”.
Ciò sempre fatto salvo che non sia la...