LA CORRETTA SOSTANZA DELLA GESTIONE ECONOMALE SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIMBORSI SPESE
Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale delle Marche Sentenza n. 91/2025
LA CORRETTA SOSTANZA DELLA GESTIONE ECONOMALE SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIMBORSI SPESE
a cura di Adelia Mazzi
12 Maggio 2025
La Sezione giurisdizionale regionale delle Marche, con Sentenza n. 91/2025 ha rilevato in merito ai :
a) ‘Rimborsi di spese di rappresentanza del sindaco’ sia la mancanza di una specifica fonte regolamentare legittimante tali rimborsi da parte dell’economo sia carenze di motivazione delle relative richieste, ed inoltre la relativa documentazione contabile:
- indica genericamente “spese di rappresentanza”;
- non contestualizza le spese a livello spaziale e temporale;
- omette di specificare l’utilità delle spese per l’Ente;
- non dispone il rimborso della spesa per mezzo dell’economo;
– non menziona la fase della liquidazione;
- non identifica altri soggetti fruitori, benchè dai giustificativi di spesa trasmessi emerga talvolta il coinvolgimento di ulteriori soggetti, peraltro non menzionati neppure nelle richieste di rimborso presentate dal sindaco.
b) ‘Rimborsi di spese per missioni/trasferte del sindaco’ stigmatizzando:
- la mancanza del previo provvedimento autorizzativo e/o della preventiva presa d’atto della spesa, come, invece, previsto dal Regolamento del Servizio Economato;
- la carenza di specifica motivazione sia delle determine dirigenziali di assunzione dell’impegno di spesa (adottate posteriormente rispetto all’effettuazione della stessa) sia delle richieste di rimborso nonché l’omessa indicazione degli altri soggetti, oltre al sindaco, a cui vantaggio erano talvolta riconducibili le spese.
La Corte specifica che il giudizio di conto, in quanto posto a presidio degli irrinunziabili
diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni economicofinanziarie delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue, dunque, per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di risorse di provenienza pubblica e a nessun agente contabile, che abbia maneggio di denaro e di valori di proprietà dell'ente, è consentito sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto va esaminato da questa Corte nella sua interezza.