La nota sintetica redatta dall’Anci sui contenuti del decreto 104
selezione delle norme di interesse per gli enti locali.
La nota sintetica redatta dall’Anci sui contenuti del decreto 104
contenuti del decreto 104 noto come decreto Agosto
14 Ottobre 2020
SELEZIONE NORME DI INTERESSEAC 2700
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”
N.B. le parti in grassetto sono quelle introdotte dall’esame del provvedimento in senato. si ricorda che il provvedimento deve essere approvato in via definitiva dalla camera.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e disposizioni in materia di contratti di somministrazione)
1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. »;
b) il comma 1-bis è abrogato.
«1-bis, In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia al fine di garantire le continuità occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito, in fine, con efficacia fino al 31 dicembre 2021, il seguente periodo: ''Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.
Art. 21-bis.
(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo
di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)
1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito dì contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati.
2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si sia verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche».
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1 o 2.
6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente; educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
10. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art. 23.
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
1. Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito « Rem ») di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 9, 10 e 11 12 del presente decreto;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
Art. 25-bis.
(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale per il triennio-2020-2022)
1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla, carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:
a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo B, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti-informatici;
c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima-prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privata; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; nonché management pubblico;
d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;
e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.
3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e, strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 26.
(Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)
1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole « e degli Istituti previdenziali » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'INPS » e le parole: ''380 milioni di euro per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''663,1 milioni di euro per l'anno 2020'';
b) al secondo periodo, le parole « Gli enti previdenziali provvedono » sono sostituite dalle seguenti: « L'INPS provvede »;
c) al terzo periodo, le parole « gli stessi enti previdenziali non prendono » sono sostituite dalle seguenti: « l'INPS non prende ».
1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
''2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto''.
1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni dì euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.»
1- quinquies. All’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “ e non è computabile ai fini del periodo di comporto.”;
- al secondo periodo le parole “il lavoro agile è la modalità ordinaria” sono sostitute dalle seguenti: “il lavoro agile è una delle modalità ordinarie”;
Art. 28.
(Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)
1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 29-ter.
(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:
a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;
b) la riorganizzazione dei Dipartimenti di salute mentale tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;
c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;
d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA,
UNIVERSITÀ ED EMERGENZA
Art. 32.
(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)
1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.