Modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico
Articolo 7-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla...
Modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico
Requisiti di accesso, ambito di applicazione, criteri di determinazione dell’importo e presentazione della domanda
26 Agosto 2026
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
2.1 Figli beneficiari
3. Requisiti di accesso
3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a). Cittadinanza e soggiorno
3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b). Pagamento imposte sui redditi in Italia
3.3 Articolo 3, comma 1, lettera c). Residenza e domicilio o svolgimento di attività lavorativa e regolarità contributiva
4. Presentazione della domanda
4.1 Soggetti legittimati
4.2 Contenuto della domanda
4.3 Canali
5. Determinazione dell’importo mensile dell’Assegno
5.1 Calcolo dell’importo
5.2 Aggiornamento annuale dei valori
5.3 Diritto alle maggiorazioni
5.4 Attestazione dell’ISEE con omissioni e difformità
5.5 DSU con discordanze rilevate nei dati dichiarati
6. Erogazione e decorrenza della prestazione
6.1 Decorrenza ordinaria
6.2 Disciplina transitoria. Applicazione delle nuove disposizioni
1. Premessa
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, con decorrenza dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito, Assegno), quale prestazione economica riconosciuta, a domanda e su base mensile, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo dell’Assegno è determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare, rilevata attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In assenza dell’ISEE, l’Assegno è, comunque, riconosciuto sulla base dei dati autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo di domanda.
La disciplina dell’Assegno è stata successivamente modificata da ulteriori interventi legislativi, illustrati nelle circolari e nei messaggi emanati dall’INPS a decorrere dall’anno 2022. Le indicazioni contenute nelle predette circolari e messaggi continuano a produrre effetti, per quanto compatibili e non in contrasto con le disposizioni e le indicazioni operative contenute nella presente circolare.
Da ultimo, la disciplina dell’Assegno è stata modificata dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.
Le modifiche introdotte dal citato articolo 7-bis riguardano, in particolare, la rilevanza, ai fini del riconoscimento dell’Assegno, dei figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, nonché il riconoscimento e l’erogazione della prestazione in favore dei lavoratori cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea non residenti in Italia, in relazione alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale.
Tali previsioni non modificano i criteri di individuazione dei figli a carico in relazione al nucleo familiare ai fini ISEE, ma ampliano la categoria dei figli per i quali può essere riconosciuta la prestazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal citato articolo 7-bis e si forniscono le relative istruzioni amministrative.
2. Ambito di applicazione
L’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 19/2026 dispone: “1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente”;
b) all' articolo 3, comma 1:
1) all'alinea, le parole: “di cittadinanza, residenza e soggiorno” sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: “titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,” sono soppresse;
3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente”;
4) la lettera d) è abrogata;
c) all' articolo 6:
1) al comma 1 è premesso il seguente:
“01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno”.
Le disposizioni introdotte incidono sui requisiti di accesso alla prestazione in capo al richiedente, estendono la platea dei figli beneficiari e rimodulano la disciplina degli adempimenti connessi alla presentazione della domanda. Le medesime disposizioni devono essere interpretate e applicate in conformità ai principi e alle regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2.1 Figli beneficiari
La prestazione è riconosciuta, per ciascun figlio a carico, ai nuclei familiari con figli minorenni, con figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età e, in presenza di figli con disabilità, senza limiti di età. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, per figli a carico si intendono i figli facenti parte del nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, risultante da attestazione in corso di validità, calcolata, per i figli minorenni, ai sensi degli articoli 7 e 9 del D.P.C.M. n. 159/2013. Nei nuclei con figli maggiorenni, l’ISEE è determinato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del medesimo D.P.C.M.
Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 230/2021, introdotto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 19/2026, ai soli fini dell’attribuzione dell’Assegno sono altresì considerati figli beneficiari i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che risultino fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente
In assenza dell’ISEE, i figli per i quali è richiesto il riconoscimento della prestazione devono essere indicati e autocertificati nella domanda, ferma restando la loro individuazione secondo le regole di composizione del nucleo familiare di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e l’estensione, ai soli fini dell’attribuzione dell’Assegno, ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Figli minorenni
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013, il figlio minorenne rileva in relazione al genitore con il quale convive.
Figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età
Per i figli maggiorenni, il riconoscimento dell’Assegno presuppone la verifica dei seguenti due distinti requisiti:
a) l’appartenenza al nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, da accertare secondo le disposizioni del D.P.C.M. n. 159/2013, con riguardo alla convivenza o, nei casi di non convivenza, al ricorrere del requisito del carico fiscale e delle ulteriori condizioni previste dal medesimo D.P.C.M.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013, il figlio maggiorenne convivente con uno o entrambi i genitori appartiene al nucleo familiare del genitore con il quale convive, indipendentemente dal requisito del carico fiscale. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori appartiene, invece, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo D.P.C.M., al nucleo familiare dei genitori qualora risulti fiscalmente a loro carico ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (secondo la definizione adottata ai fini dell’ISEE), non sia coniugato e non abbia figli.
Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, ove fiscalmente a carico di entrambi, è attratto nel nucleo familiare di uno dei genitori, da lui individuato.
Il figlio maggiorenne residente in convivenza anagrafica costituisce nucleo familiare autonomo e non è attratto nel nucleo dell’ISEE dei genitori;
b) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, compreso il possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro e lo svolgimento di una delle attività indicate dalla medesima disposizione
Ai fini della verifica del suddetto limite reddituale, il reddito complessivo è determinato con riferimento alla somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili (cfr. l’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) ed è rilevante anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento
La circostanza che talune somme siano escluse dall’imposizione fiscale, esenti da imposta, assoggettate a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta non ne esclude la rilevanza ai fini della verifica del limite reddituale previsto per il riconoscimento dell’Assegno, qualora la normativa ne imponga la considerazione nel reddito complessivo del soggetto interessato
Il diritto all’Assegno è riconosciuto in continuità con la prestazione già erogata in qualità di figlio minorenne, qualora al compimento del diciottesimo anno di età risultino sussistenti le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, o dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Il diritto permane fino al compimento del ventunesimo anno di età, in presenza delle medesime condizioni.
I figli maggiorenni orfani di entrambi i genitori possono accedere all’Assegno nel rispetto del limite anagrafico e delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, incluso il rispetto del limite reddituale annuo pari a 8.000 euro.
Figli con disabilità
In presenza di figli con disabilità, il diritto all’Assegno è riconosciuto senza limiti di età e senza applicazione delle ulteriori condizioni previste, per i figli maggiorenni, dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 4), del decreto legislativo n. 230/2021. La prestazione è riconosciuta a condizione che il figlio con disabilità risulti incluso nel nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE di uno o di entrambi i genitori o sia individuato sulla base dei dati autocertificati nella domanda.
Le regole di appartenenza al nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE previste per i figli maggiorenni trovano applicazione anche nei confronti dei figli maggiorenni con disabilità. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013, il figlio maggiorenne con disabilità convivente con uno o entrambi i genitori appartiene al nucleo familiare del genitore con il quale convive, indipendentemente dal requisito del carico fiscale. Il figlio maggiorenne con disabilità non convivente con i genitori è, invece, incluso nel nucleo familiare di questi ultimi qualora risulti fiscalmente a loro carico (secondo la definizione adottata ai fini dell’ISEE), non sia coniugato e non abbia figli. In tali ipotesi, anche in assenza di convivenza, il figlio è quindi considerato appartenente al nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE e può, pertanto, essere riconosciuto quale figlio beneficiario dell’Assegno.
Resta ferma la sussistenza dei requisiti previsti in capo al richiedente.
Il figlio maggiorenne con disabilità residente in convivenza anagrafica costituisce nucleo familiare autonomo e non è attratto nel nucleo familiare dei genitori.
Per i nuclei orfanili, il diritto all’Assegno è riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età o, senza limiti di età, qualora il figlio, alla data del decesso di entrambi i genitori o del genitore superstite risulti incluso nel nucleo dell’ISEE dei genitori o del genitore superstite o sia a loro carico, sia in possesso della condizione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di pensione ai superstiti.
3. Requisiti di accesso
Il richiedente l’Assegno, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere congiuntamente in possesso dei requisiti indicati dal novellato articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 230/2021, come di seguito illustrati
3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a). Cittadinanza e soggiorno
L’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 dispone che il richiedente deve essere “cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
Ai sensi del novellato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021, possono pertanto accedere all’Assegno i seguenti soggetti:
cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, l’Assegno assume la qualificazione di prestazione familiare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) 883/2004 e resta, pertanto, assoggettato alle relative regole di coordinamento tra sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.
Resta fermo che l’accesso alla prestazione è subordinato alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa dell’Unione europea in materia di ingresso e soggiorno, con particolare riferimento per i cittadini di Paesi terzi, al regolamento (UE) 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, nei limiti del relativo ambito di applicazione.
Cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e loro familiari
Nell’ambito del coordinamento delle prestazioni familiari, qualora, per il medesimo periodo e con riguardo ai medesimi figli, sussista il diritto a prestazioni familiari in più Stati membri, occorre individuare lo Stato competente in via prioritaria secondo i criteri stabiliti dall’articolo 68 del regolamento (CE) 883/2004.
In particolare, ai fini dell’applicazione delle regole di priorità:
la competenza prioritaria è determinata, in via principale, in base allo svolgimento di attività lavorativa;
in mancanza di attività lavorativa, assume rilievo il criterio della residenza;
qualora un’attività lavorativa sia svolta in più Stati membri, prevale lo Stato di residenza dei figli, ove in tale Stato sia esercitata l’attività lavorativa.
Individuato lo Stato competente in via prioritaria, l’eventuale diritto alle prestazioni familiari previsto dalla legislazione di un altro Stato membro resta sospeso fino a concorrenza dell’importo dovuto in base alla legislazione prioritaria.
Lo Stato competente in via sussidiaria riconosce, ove spettante, un’integrazione differenziale pari all’eventuale differenza tra l’importo previsto dalla propria legislazione e quello erogato dallo Stato competente in via prioritaria.
La disciplina di coordinamento prevista dal regolamento (CE) 883/2004 si applica anche alla Svizzera e ai Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), secondo le modalità stabilite dai relativi accordi internazionali e dagli atti di recepimento.
Cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021, possono accedere all’Assegno i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso unico di lavoro autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che consenta il soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Tale requisito temporale è coerente con la disciplina dell’Unione europea che, nell’ambito delle prestazioni familiari, consente agli Stati membri di differenziare il trattamento dei cittadini di Paesi terzi autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo non superiore a sei mesi.
Resta fermo che, ai fini dell’accesso alla prestazione, devono comunque sussistere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Coordinamento con la normativa internazionale
Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato terzo, nonché per i cittadini di Stati con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale, il diritto all’Assegno è accertato in conformità alle disposizioni contenute nei relativi accordi, fermo restando il rispetto del principio volto a evitare l’indebito cumulo di prestazioni. In tale ambito, l’eventuale riferimento contenuto negli accordi internazionali agli assegni familiari o alle prestazioni familiari previgenti non determina, di per sé, l’automatica estensione dell’accordo all’Assegno, istituito dal decreto legislativo n. 230/2021.
3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b). Pagamento imposte sui redditi in Italia
L’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021 dispone che il richiedente deve essere “soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”. Nel rinviare a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986, secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato” e, per i non residenti, all’articolo 23 del medesimo D.P.R., si precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” deve essere riferita a un’imposta teoricamente dovuta, determinata al lordo degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 917/1986 e delle detrazioni previste dagli articoli 11, 12 e 13 del medesimo D.P.R
Il requisito deve ritenersi sussistente anche nei casi in cui l’imposta non sia concretamente dovuta per effetto di disposizioni normative che prevedano l’esclusione o l’esenzione dal pagamento della medesima. Resta fermo che la circostanza che taluni redditi siano esclusi dall’imposizione, esenti da imposta, assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta non ne esclude la rilevanza qualora la normativa ne imponga la considerazione ai fini della determinazione del reddito complessivo del soggetto interessato.
3.3 Articolo 3, comma 1, lettera c). Residenza e domicilio o svolgimento di attività lavorativa e regolarità contributiva
L’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 230/2021 prevede che il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere residente e domiciliato in Italia o, in alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o esercitare un’attività di lavoro autonomo che comportino l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana, risultando altresì in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa vigente.
Lavoratori non residenti in Italia
Per i lavoratori non residenti in Italia, il riconoscimento e l’erogazione dell’Assegno, ove spettante, è commisurato alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dal comma 01 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 230/2021, introdotto dall’articolo...







