Parere su istanza di accesso civico ai punteggi delle progressioni orizzontali
Registro dei provvedimenti
n. 199 del 13 maggio 2021
Parere su istanza di accesso civico ai punteggi delle progressioni orizzontali
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Registro dei provvedimenti n. 199 del 13 maggio 2021
14 Luglio 2021
Parere su istanza di accesso civico - 13 maggio 2021
Registro dei provvedimenti
n. 199 del 13 maggio 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
Con le note in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Lanciano ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito di procedimenti relativi a richieste di riesame su diversi provvedimenti di diniego di più istanze di accesso civico presentate all’ente dal medesimo cittadino.
Nello specifico, è emerso che sono state presentate quattro richieste di accesso civico generalizzato – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – volte a ottenere copia delle determine (identificate in atti) aventi a oggetto «Progressioni economiche orizzontali 01.01.2020. Approvazione graduatorie e attribuzioni», nonché delle attestazioni del numero «dei dipendenti ammessi alla selezione» e del numero dei relativi beneficiari delle predette progressioni economiche per l’anno 2020, «suddiviso per categoria professionale», di tutti i seguenti settori: “Finanze”, “Urbanistica”, “Affari Generali”, “Segreteria generale e Avvocatura”.
Dagli atti risulta che il Comune ha accolto parzialmente tutte le istanze, trasmettendo la copia delle determinazioni con i relativi allegati, con i dati personali oscurati per motivi di riservatezza, nonché le attestazioni dei dati numerici richiesti.
Il soggetto richiedente l’accesso civico ha tuttavia presentato richieste di riesame al RPCT del Comune sui provvedimenti di accoglimento parziale (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), lamentando l’oscuramento dei dati, chiedendo di ricevere non tanto i dati identificativi dei dipendenti, ma almeno la comunicazione dei punteggi contenuti nelle delibere in quanto «l’estensione dell’oscuramento ai punteggi non risulta accettabile», dato che – secondo quanto riportato nel riesame – «la mera indicazione di dati numerici, accompagnata dall’oscuramento dei nominativi a cui gli stessi sono riferiti, non ne consente la riconducibilità – diretta o indiretta – ad alcuno dei dipendenti in servizio […] in quanto lo scrivente non è a conoscenza delle generalità dei dipendenti assegnati [alle] unità organizzativ[e], né tanto meno, di coloro che sono stati ammessi alla procedura selettiva; conseguentemente, non ha alcuna possibilità di associare i punteggi […] oscurati, ai candidati e/o ai beneficiari della progressione orizzontale».
OSSERVA
1. Introduzione
Ai sensi della normativa statale di settore, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del [d. lgs. n. 33/2013], nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (artt. 5, comma 2).
L’accesso civico può essere rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013).
Al riguardo, si ricorda che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Quanto alla possibilità, in generale, di rendere ostensibili tramite l’istituto dell’accesso civico agli atti e le informazioni richieste – anche nella forma più circoscritta indicata in sede di riesame – deve essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti, o alle informazioni, richiesti.
Inoltre, è in ogni caso necessario rispettare i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).
Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
2. Sull’accesso ai dati delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti
Sulla ostensibilità, tramite l’istituto dell’accesso civico, di graduatorie dei dipendenti relative a progressioni economiche orizzontali, anche con dettaglio dei punteggi attribuiti, questa Autorità si è già espressa in diverse occasioni in ordine all’esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali dei dipendenti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013 (vd. i pareri resi nei provvedimenti n. 142 dell´8/3/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 8684742; n. 231 del 18/4/2018, ivi, doc. web n. 8983308. Cfr. anche gli ulteriori pareri in materia di accesso civico a valutazioni e progressioni economiche e di carriera dei lavoratori: n. 147 del 29/7/2020, ivi, doc. web n. 9445796; n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152).
In tali casi, infatti, anche considerando il particolare regime di...