Posticipo del pensionamento, non imponibilità ad ampio raggio
È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 247 del 18 settembre 2025.
Posticipo del pensionamento, non imponibilità ad ampio raggio
L’esenzione fiscale per i dipendenti iscritti alle forme sostitutive vale anche per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) che esercitano l’opzione
19 Settembre 2025
Il regime di non imponibilità delle somme relative alla rinuncia dell’accredito contributivo (articolo 51, comma 2, lettera ibis) del Tuir), vale anche per i lavoratori dipendenti iscritti a forme ''esclusive'' di Assicurazione generale obbligatoria (Ago), compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinuncia all’accredito. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 247 del 18 settembre 2025.
L’Agenzia delle entrate torna sulla disposizione che consente al lavoratore prossimo alla pensione, di rinunciare alla propria quota di contribuzione per ricevere direttamente in busta paga l’accredito dei contributi non versati, posticipando così il proprio pensionamento.
Introdotta dalla legge di Bilancio 2023, la misura è stata successivamente ritoccata dalla legge di Bilancio 2025 che ha ampliato la platea dei lavoratori che possono accedere all’incentivo. Attualmente, quindi, la disposizione riguarda sia i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile (in pratica quota 103) sia quelli che raggiungono la pensione anticipata (cioè 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).
Il dubbio dell’ente che ha presentato l’interpello all’Agenzia è dovuto al fatto che la disposizione sulla non imponibilità delle somme contributive oggetto di rinuncia (articolo 51, comma 2, lettera i) -bis del Tuir) non richiama espressamente le forme ''esclusive'' dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago). Per cui l’ente chiede se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente e iscritti alle forme...