Whistleblowing, violata la riservatezza dell’identità del segnalante: sanzioni di 15.000 euro
delibera n. 344 del 9 settembre 2026
Whistleblowing, violata la riservatezza dell’identità del segnalante: sanzioni di 15.000 euro
Delibera Anac: per la violazione è sufficiente che siano fornite informazioni da cui possa evincersi, direttamente ma anche indirettamente, l’identità
08 Ottobre 2026
Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, il Consiglio dell’Anac ha irrogato una sanzione di 15.000 euro nei confronti di ciascuno dei membri dell’Organo di gestione delle segnalazioni whistleblowing di una società privata. In particolare, la vicenda ha riguardato una segnalazione, gestita dai membri dell’Organo di gestione deputato, su presunte condotte illecite relative ad una progettualità contrattuale, pervenuta al canale interno della società da parte di un dipendente.
Il procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione era volto ad accertare: l’eventuale mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi della segnalazione interna (sanzionabile ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. b, del d.lgs. n. 24 del 2023 attuativo della direttiva Ue sul whistleblowing); la violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante, ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto legislativo (sanzionabile ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a). All’esito del procedimento sanzionatorio, il Consiglio di Anac ha archiviato il profilo relativo alla mancata gestione della segnalazione e, per contro, ha irrogato una sanzione per la violazione dell’obbligo di riservatezza.
In merito al primo profilo, l’archiviazione si è basata sulla circostanza che, come correttamente sostenuto dalla difesa dei presunti responsabili, gli apprezzamenti dell’Autorità in tema di gestione della segnalazione non investono il merito, bensì hanno ad oggetto la verifica sull’effettivo compimento delle attività di verifica e analisi, necessarie per dare seguito alla segnalazione ricevuta. A tal riguardo, nel caso di specie, i presunti responsabili hanno provato di aver posto in essere le attività di verifica e analisi a seguito dell’acquisizione della segnalazione interna.
Di converso, sotto il profilo della riservatezza dell’identità del segnalante, l’Autorità ha rimarcato nella delibera “che la gestione di una segnalazione whistleblowing è ontologicamente differente rispetto alla gestione di segnalazioni ‘ordinarie’”: nel dare diligente seguito ad una segnalazione whistleblowing è infatti richiesto al soggetto gestore un costante bilanciamento tra l’esigenza di accertare la fondatezza dei fatti illeciti denunciati e la necessità di garantire la riservatezza dell’identità del whistleblower, ma anche del segnalato, del contenuto della segnalazione e delle persone menzionate.
Nel caso esaminato, l’Autorità ha rilevato che la gestione della segnalazione - orientata in modo univoco al mero accertamento dei fatti segnalati, senza la dovuta attenzione alle tutele da riconoscere al segnalante - ha pregiudicato in concreto la riservatezza che, originariamente, era ampiamente garantita dagli strumenti informatici in uso presso la Società (in primis dalla piattaforma crittografata).
In particolare, sono state poste domande specifiche e riferibili all’oggetto della segnalazione, con un ingiustificato rischio...







