Conferimento da parte della PA di beni in uso a fondazioni
modalità di contabilizzazione a bilancio dell'ente di beni conferiti in usufrutto trentennale di...
Conferimento da parte della PA di beni in uso a fondazioni
a cura di Adelia Mazzi
26 Maggio 2020
La Corte dei Conti Sez. Piemonte con la deliberazione 44/2020 si esprime circa la modalità di contabilizzazione a bilancio dell'ente di beni conferiti in usufrutto trentennale di una Fondazione, quale diritto reale di godimento, relativamente a porzione di edificio annessa al complesso immobiliare monumentale.
Di conseguenza, ne deriva che non sia ragionevole assegnare a tali beni un valore pari a zero, in quanto il bene, conferito in uso, resta comunque in capo all'Ente che ne conserva la nuda proprietà e dalla quale ne derivano oneri manutentivi; tali beni potrebbero infine rientrare nel patrimonio dell'ente in piena proprietà in qualsiasi momento laddove l'ente decidesse di cessare dalla partecipazione nelle fondazioni usufruttarie.
Il detto conferimento di usufrutto trentennale fu motivato con lo scopo "di incrementare la dotazione di patrimonio della Fondazione" nonchè di attribuire alla Fondazione i necessari strumenti patrimoniali al fine di reperire le risorse da destinare agli scopi statutari (promozione e sviluppo delle attività artistico-culturali).
La Corte ha precisato che gli immobili, oggetto di usufrutto, rivestono particolare interesse artistico storico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004, pertanto ai sensi di quanto previsto all'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, punti sub 4.18 e sub 6.1.2 i beni culturali non sono assoggettati ad ammortamento.
La Corte evidenzia che il quesito formulato vada esaminato sotto un profilo generale ed astratto, non esclude che la Sezione, in conformità al proprio consolidato orientamento, ritenga di poter fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando, comunque, all'Ente l'adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale.
La Corte sottolinea che la Fondazione, sin dal 2014, anno in cui è stato conferito il diritto di usufrutto trentennale provvede ad ammortizzare tale diritto reale con un accantonamento annuo dell'importo di euro XX " e che, quindi, detto reiterato costo annuo "...quale componente negativo, partecipa ad aggravare il risultato di esercizio".
Alle numerose criticità rilevate, deve aggiungersi la circostanza, evidenziata e non contestata dalla stessa amministrazione, secondo cui non solo non si sono riscontrati i benefici auspicati in relazione agli obiettivi prefissati con l'operazione di conferimento dell'usufrutto, ma soprattutto non sono stati registrati neppure elementi minimi, tali da consentire di rilevarsi la convenienza economica della scelta a suo tempo deliberata ed attuata.