CORRETTO INQUADRAMENTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA CONCESSIONE. PRONUNCIAMENTO DEL GIUDICE CONTABILE.
inquadrare correttamente il valore della concessione in sede di predisposizione dei documenti di...
CORRETTO INQUADRAMENTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA CONCESSIONE. PRONUNCIAMENTO DEL GIUDICE CONTABILE.
a cura di Davide Benintende
07 Gennaio 2021
Fin dal momento dell'approvazione del Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 diverse amministrazioni si sono trovate nella difficoltà di inquadrare correttamente il valore della concessione in sede di predisposizione dei documenti di gara.
Secondo l'art. 167 del Codice Appalti il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonchè per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
Tale valore è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi che devono essere attentamente considerati:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purchè siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.
Secondo il legislatore del Codice Appalti la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del Codice medesimo.
Inoltre una concessione non può essere frazionata...