EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LEGITTIMITA': ONERE DELLA MOTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.
legittimità circa l'erogazione dei contributi a soggetti terzi e delle relative modalità di...
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LEGITTIMITA': ONERE DELLA MOTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.
a cura di Davide Benintende
23 Marzo 2020
Il tema della legittimità circa l'erogazione dei contributi a soggetti terzi e delle relative modalità di controllo sono da tempo al centro dell'attenzione degli Enti locali, considerato anche l'ampio ricorso al Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse generale assistite da contribuzioni pubbliche.
La Corte dei Conti, sezione di controllo di Trento, è intervenuta recentemente con Deliberazione 21 gennaio 2020, n. 2, fornendo parere ad un quesito posto da un Comune circa l'erogazione di contributi a favore di un ente religioso (parrocchia) a fronte di una convenzione che prevede l'utilizzo gratuito di locali (oratorio) quale punto di aggregazione sociale, a fronte di finalità pubbliche, tra cui attività culturali esercitate tramite l'utilizzo di un Teatro.
La convenzione prevede l'uso gratuito da parte del Comune di tali locali e il successivo trasferimento in proprietà al Comune medesimo dopo 25 anni, a fronte della ristrutturazione e dell'adeguamento strutturale e funzionale dei locali.
Tale collaborazione trova legittimità sul piano generale nell'ambito di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ex D. Lgs. 117/2017 che, all'art 56, consente di individuare soggetti privati senza scopo di lucro (ETS) con i quali sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
In tale contesto risulta legittimo concedere agli ETS contributi a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base della regolamentazione dell'Ente concedente.
Inoltre la Corte rileva che nel nostro ordinamento contabile non è rinvenibile alcuna disposizione che vieti all’Ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali, in funzione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, 4° comma della Costituzione, al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, ben potendo attribuire beni e risorse per finalità con ricaduta collettiva.
In tali casi l'erogazione di un contributo non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la...