FONDAZIONI COMUNALI E CONTRIBUTI PUBBLICI
parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia in merito all'interpretazione dell'art...
FONDAZIONI COMUNALI E CONTRIBUTI PUBBLICI
LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE PUBBLICO, CONNESSA ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
20 Aprile 2026
Il caso: il Sindaco del Comune di Busto Garolfo ha richiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia in merito all'interpretazione dell'art. 6, co. 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con specifico riferimento al regime retributivo dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Il Cerchio”. La Fondazione – costituita nel 2001 dai Comuni di Canegrate e Busto Garolfo come ente Onlus per l'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari – gestisce, in forza di convenzione, una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) per anziani. In passato, a fronte di difficoltà economiche della Fondazione, i due Comuni avevano più volte ridotto il canone di locazione dell'immobile, determinando così una forma di contribuzione indiretta a carico delle finanze pubbliche, con conseguente applicazione del vincolo di onorificità delle cariche collegiali ex art. 6, co. 2, D.L. 78/2010. Nel 2025 la convenzione è stata modificata sostanzialmente nei termini seguenti: 1. proroga del rapporto concessorio in cambio dell'impegno della Fondazione a realizzare un rilevante intervento di efficientamento energetico dell'immobile 2. eliminazione delle riduzioni automatiche del canone: la riduzione potrà avvenire in futuro esclusivamente a fronte di interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile, per un importo corrispondente agli investimenti effettivamente eseguiti dalla Fondazione conduttrice, 3. mantenimento dello status di Fondazione di diritto privato, senza iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Il Comune ha altresì evidenziato che la situazione economica della Fondazione, stabile e in attivo, non richiede alcun intervento di sostegno da parte degli enti soci. Il quesito verte dunque sulla possibilità, in questo nuovo assetto convenzionale, di corrispondere ai consiglieri di amministrazione il gettone di presenza pari a € 30,00 per seduta, attualmente sospeso per effetto del pregresso regime di contribuzione indiretta. La Corte dei conti – Sezione Lombardia è intervenuta sull’argomento con parere 114/2026, con il quale viene affrontato e risolto il dibattito interpretativo già emerso in altre sezioni regionali (Veneto, Sicilia, Campania, Umbria) circa la portata applicativa della norma, aderendo all'orientamento estensivo già espresso con la propria delibera n. 75/2025/PAR e dalla Sezione Emilia-Romagna (delibera n. 14/2026/PAR). La Sezione, nel merito, richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la nozione di "contributi a carico delle finanze pubbliche" rilevante ai fini dell'art. 6, co. 2, D.L. 78/2010 presuppone l'esistenza di un vincolo teleologico: le risorse...







