FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ENTI LOCALI: UN MODELLO PER LA GOVERNANCE DI COMUNITA’.
Le fondazioni di partecipazione rappresentano uno dei modelli organizzativi di maggiore interesse...
FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ENTI LOCALI: UN MODELLO PER LA GOVERNANCE DI COMUNITA’.
a cura di Davide Benintende
06 Luglio 2026
Le fondazioni di partecipazione rappresentano uno dei modelli organizzativi di maggiore interesse nel panorama del non profit italiano, frutto di un'elaborazione dottrinale e notarile che ha saputo coniugare la stabilità patrimoniale tipica delle fondazioni tradizionali con la dinamicità partecipativa propria delle associazioni. In questi enti, accanto al patrimonio fondativo conferito dai fondatori originari, si affianca una platea aperta di soggetti — persone fisiche, enti pubblici o privati — che aderiscono all'organizzazione attraverso contributi periodici, acquisendo in cambio diritti partecipativi alle assemblee e, in alcuni casi, poteri di indirizzo sull'attività. Tale struttura ibrida, consolidatasi nella prassi statutaria italiana a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, non ha mai trovato un riconoscimento legislativo espresso nel codice civile, circostanza che ha a lungo alimentato incertezze interpretative circa la natura giuridica dell'ente, la qualificazione dei rapporti tra partecipanti e organi di governo, nonché il regime applicabile in caso di recesso o esclusione dei soci partecipanti. Un fronte di particolare rilievo, destinato a guadagnare crescente attenzione tanto nella dottrina quanto nella prassi amministrativa, è quello che vede gli enti locali — Comuni, Province e Città metropolitane — assumere il ruolo di fondatori promotori di fondazioni di partecipazione. Tale opzione, già praticata in via sperimentale in diverse realtà territoriali, si rivela uno strumento di governance locale straordinariamente versatile, capace di coniugare le esigenze di efficienza e terzietà gestionale con la valorizzazione delle risorse civiche, associative e imprenditoriali presenti nel territorio. L'ente locale che promuove una fondazione di partecipazione non trasferisce funzioni pubbliche né spoglia sé stesso di responsabilità istituzionali; piuttosto, costruisce attorno a un nucleo patrimoniale pubblico — beni immobili, dotazioni strumentali, risorse destinate a specifici obiettivi di sviluppo locale — una struttura aperta all'adesione progressiva di soggetti privati, singoli o associati, che contribuiscono con risorse proprie e acquistano voce nell'indirizzo delle attività. I vantaggi di questa architettura sono molteplici e si dispiegano su piani distinti. Sul piano finanziario, la fondazione di partecipazione consente all'ente locale di ottenere un effetto leva: il conferimento di un bene pubblico o di una quota di patrimonio libero da vincoli di destinazione può attrarre contributi privati in misura anche significativamente superiore, attivando un meccanismo di co-investimento tra pubblico e privato che alleggerisce la pressione sui bilanci comunali senza ricorrere a forme di privatizzazione. I privati partecipanti, dal canto loro, godono delle agevolazioni fiscali previste dal CTS (Codice Terzo Settore) per le erogazioni liberali a favore di ETS (Enti Terzo Settore), con detrazioni fino al 35% delle somme versate per le persone fisiche e deducibilità entro il 10% del reddito imponibile per gli enti, rendendo la partecipazione finanziariamente conveniente oltre che socialmente significativa. Sul piano operativo, la fondazione può operare con la flessibilità e la velocità decisionale di un soggetto di diritto privato, emancipandosi dai vincoli procedurali del Codice dei contratti pubblici per le attività che non ricadono nella nozione di appalto pubblico, e assumendo personale secondo le regole del lavoro privato, con evidenti vantaggi in termini di selezione delle competenze e adattabilità organizzativa. Sul piano della legittimazione democratica e della coesione sociale, la fondazione di partecipazione promossa da un ente locale si configura come uno strumento privilegiato di democrazia deliberativa e di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione. Essa consente di coinvolgere stabilmente nel governo di beni e servizi di interesse collettivo —...







