LA REGOLAMENTAZIONE DI CONTRIBUTI E BENI ASSEGNATI A FONDO PERDUTO PER FINALITA' ISTITUZIONALI
concessione del contributo a soggetti che svolgono servizi pubblici o di interesse per la...
LA REGOLAMENTAZIONE DI CONTRIBUTI E BENI ASSEGNATI A FONDO PERDUTO PER FINALITA' ISTITUZIONALI
concessione del contributo a soggetti che svolgono servizi pubblici o di interesse per la collettività di riferimento da parte di Ente locale pone alla Corte di Trento delibera n. 2/2020
18 Febbraio 2020
La concessione del contributo a soggetti che svolgono servizi pubblici o di interesse per la collettività di riferimento da parte di Ente locale pone alla Corte di Trento delibera n. 2/2020 la evidenza di una valutazione circa la legittimità e l’opportunità di atti e comportamenti che rientrano nell’autonomia decisionale spettante all’Amministrazione richiedente.
La Corte esplicita che l'ordinamento contabile non esprime alcuna disposizione che vieti all’Ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se l’azione è attivata “al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il 7 contributo” (Sez. Controllo Lombardia n. 262/2012/PAR; sez. Controllo Piemonte n. 214/2017/SRCPIE/PAR)).
In attuazione del principio di sussidiarietà, in particolare quella c.d. “orizzontale” ex art. 118, quarto comma, Cost., anche i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la natura pubblica o privata del soggetto che riceve la sovvenzione è indifferente se il criterio guida risulta quello della necessità che l’attribuzione sia finalizzata al perseguimento dei fini dell’ente pubblico e dallo stesso regolamentato.
Inoltre:
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la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi dispone all’art. 12 che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
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l'Art. 19 della l.p. n. 23/1992 e ss.mm., secondo cui i criteri di determinazione dei vantaggi economici, oltre che previamente determinati, devono anche essere tempestivamente pubblicati e l’effettiva osservanza degli stessi deve chiaramente risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi, in modo tale da garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione.
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la giurisprudenza contabile è concorde nel riconoscere che le pubbliche amministrazioni possono deliberare, secondo i principi di “sana e corretta amministrazione”, trasparenza ed imparzialità che devono sempre caratterizzare l’agere...