Legittimità della erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di altra amministrazione
E’ legittima l’erogazione, a fondo perduto, di un contributo a favore di altra...
Legittimità della erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di altra amministrazione
16 Settembre 2019
E’ legittima l’erogazione, a fondo perduto, di un contributo a favore di altra amministrazione, se la spesa risponde ad un interesse pubblico dell’Ente autore della erogazione.
Quanto sopra emerge dal parere espresso con deliberazione n. 135/2019 della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna.
Nel caso esaminato, un Comune intendeva dare attuazione alle previsioni contenute nel Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), che prevedevano la realizzazione di una viabilità d’interesse sovracomunale.
Il suddetto Comune aveva richiesto un parere in merito alla possibilità di erogare ad un altro Comune, in base ad una convenzione che disciplinava i reciproci rapporti, un contributo a fondo perduto finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica, rilevante per il conseguimento, da parte del Comune richiedente, di un interesse pubblico per la comunità.
Il quesito formulato riguardava la tematica della possibile destinazione di fondi comunali ad interventi relativi a beni di proprietà di un soggetto giuridico diverso.
La Corte ha ritenuto opportuno affrontare alcune questioni preliminari al fine di inquadrare la fattispecie specifica.
Il Comune, secondo l’art. 13 del TUEL, esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Sotto il profilo inerente alla gestione della rete stradale, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) il Comune è chiamato, quale ente proprietario delle strade, a provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Il Comune in questione aveva asserito di voler stipulare, nell’ambito definito dal PATI, una convenzione con il Comune capoluogo.
Appare qui implicito il richiamo alle convenzioni di cui all’art. 30 del TUEL, che costituiscono un’ipotesi speciale di accordi tra Pubbliche amministrazioni, istituto di carattere generale contemplato dall’art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241. Esse realizzano una forma di partenariato cosiddetta di tipo debole che, diversamente dal partenariato di tipo forte, non si concretizza nella costituzione di un soggetto fornito di una veste giuridicamente autonoma rispetto a quella dei soggetti contraenti.
Le convenzioni ex art. 30 TUEL sono pertanto riconducibili a contratti di diritto pubblico, che istituiscono una forma di cooperazione tra gli enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative comuni. Lo strumento, già di per sé pienamente legittimo per regolare i rapporti reciproci tra enti locali in ordine ad azioni di interesse comune, si inserisce peraltro in una cornice precostituita, rappresentata dal PATI, che dovrebbe garantire possibilità di ponderazione di costi e benefici nell’interno di un quadro di interventi coordinato e concordato nell’ambito dello stesso territorio. Peraltro, afferendo all’esercizio di funzioni amministrative fondamentali degli Enti Locali, le convenzioni ex art. 30 TUEL non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di contratti pubblici, in quanto non lesive del principio di concorrenza.
Secondo la Corte, in relazione a tale profilo si deve quindi rimarcare l’opportunità di valorizzazione dello strumento convenzionale, per definire con precisione le reciproche obbligazioni, al fine di evitare il rischio che l’ente si ritrovi esposto a situazioni non programmate.
Inquadrata così la fattispecie, secondo la Corte si trattava di stabilire se fosse possibile lo spostamento patrimoniale da un ente all’altro per finalità d’interesse della collettività dei cui interessi l’ente contributore era rappresentativo, ma per interventi da realizzarsi entro l’ambito di competenza dell’ente sovvenzionato.