POSSIBILITA' DELL'ENTE LOCALE DI COSTITUIRE UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE a cura di Davide Benintende
legittimità dell'ipotesi di costituire una Fondazione di partecipazione
POSSIBILITA' DELL'ENTE LOCALE DI COSTITUIRE UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE a cura di Davide Benintende
19 Dicembre 2019
Il Sindaco di un Ente Locale si è rivolto alla magistratura della Corte dei Conti sez. controllo Friuli Venezia Giulia circa la legittimità dell'ipotesi di costituire una Fondazione di partecipazione avente lo scopo di valorizzare la Foresta di Tarvisio, nella quale ricade parte del territorio comunale. L’organismo dovrebbe essere aperto alla partecipazione, anche progressiva, di altri soggetti pubblici e privati, anche senza necessità, da parte di questi, di conferimenti al patrimonio di dotazione. Lo Statuto, nell'ipotesi prospettata, prevedrebbe la durata decennale ed un obbligo, da parte dei fondatori, del versamento annuale di un determinato conferimento, ancora da quantificare. Il Comune chiede un parere circa la possibilità di costituire legittimamente tale Fondazione e se la stesse debba intendersi vincolata alla normativa pubblicistica. La riscoperta delle Fondazioni da parte degli Enti pubblici, argomenta la Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia nella propria deliberazione n.22/2019, è avvenuta sulla base di esigenze politiche, quali la privatizzazione e la crisi finanziaria pubblica. Il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione tramite criteri aziendalistici di efficienza, efficacia ed economicità ha favorito un nuovo rapporto tra la spesa pubblica e privata espresso nella formula, propria del diritto comunitario, di partenariato pubblico-privato. È’ l’art. 118 c. 4 della Costituzione l’espressione più alta per cui lo Stato, le Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Sul tema è intervenuta la Sezione regionale della Lombardia (deliberazione n. 232/2013) con la seguente considerazione: “Le fondazioni, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati fra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301)”. L'organismo individuato dal Comune, secondo quanto indicato nella citata delibera, “sarebe configurato quale Fondazione di partecipazione, un Ente aperto alla partecipazione di più soggetti giuridici, tra cui Enti pubblici, e privati; tale tipo di Ente esprime convergenza di visione tra entità pubbliche e private per il perseguimento di fini di utilità sociale. La decisione di costituire la Fondazione necessita di un provvedimento della Pubblica Amministrazione che deve essere motivato, con espressa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione (art. 3 L. 241/90); naturalmente, ove la costituzione della Fondazione sia prevista direttamente dalla legge, basta il richiamo alla norma che disciplina la fattispecie, senza ulteriore motivazione. Nel caso di scelta autonoma dell’Ente, come in questo caso specifico, occorre tener conto delle ragioni di pubblico interesse che portano alla costituzione del nuovo soggetto, con obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza e di buon andamento, verificando gli impatti economici, patrimoniali e gestionali sul bilancio dell’Ente locale. La costituzione di nuove Fondazioni è un procedimento amministrativo, con una fase istruttoria in cui vengono prospettate le varie soluzioni giuridiche possibili ed una fase propriamente decisionale di competenza dell’Organo dell’Ente a ciò preposto (in questo caso il Consiglio Comunale, sulla base dell’art. 42 del T.U. degli Enti locali, a meno che lo Statuto comunale non stabilisca diversamente). Il modello Fondazione viene disciplinato nel Libro I del Codice civile; la dottrina ha fornito un quadro sullo strumento privatistico concepito per perseguire finalità di interesse generale e sperimentare la collaborazione tra pubblico e privato. La Fondazione di partecipazione ha in comune con la Fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile che viene fissato nell’atto costitutivo;...