Riforma dello sport e terzo settore: approvato il decreto correttivo
Riforma dello sport e terzo settore: approvato il decreto correttivo
Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 si compie un passo ulteriore volto al completamento della cd. “Riforma dello Sport”.
12 Dicembre 2022
Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 si compie un passo ulteriore volto al completamento della cd. “Riforma dello Sport”. In particolare con gli articoli da 1 a 5 il legislatore reca modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di “associazioni e società sportive dilettantistiche”. Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su taluni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
In particolare l’art. 1 del decreto correttivo modifica l’art. 6 del D. lgs 36/202, modificando le forme giuridiche che l’ente sportivo dilettantistico può assumere. Anzitutto dal perimetro delle forme giuridiche potenzialmente utilizzabili vengono eliminate le società di persone, poiché – come si legge nella relazione illustrativa – il legislatore ha inteso contenere il rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli delle società. Rilevante, nel contesto dell'intervento, è l'indicazione che le società di persone non possono godere delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 90, comma 1, della L. 289 del 2002. Entro il perimetro delle forme giuridiche potenzialmente utilizzabili vengono invece ricomprese sia le cooperative che gli enti del terzo settore.
Quanto alle cooperative, nella relazione illustrativa si osserva come tale forma giuridica – la quale può beneficiare delle agevolazioni fiscali dell’art. 90, comma 1, della L. 289 del 2002 – sia ampiamente diffusa nella realtà ordinamentale, e dunque il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere e confermare questa opzione.
Per quel che attiene agli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la disposizione in commento consente di svolgere, come attività di interesse generale (non necessariamente in via prevalente), l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, previa iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche. A tali enti, secondo il...