ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
15 Maggio 2019
Nelle gare d’appalto, l’accesso difensivo alla documentazione delle offerte è ammesso solo ove risulti strettamente indispensabile e strutturale a supportare le censure articolate nel ricorso.
Così ha stabilito il T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III nella sentenza 3 aprile 2019, n. 951.
Il caso esaminato dai giudici riguardava una gara indetta dall’ Ufficio Servizi per le scuole di un Comune per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica.
Si trattava pertanto di un servizio dell’Allegato IX al Codice dei contratti.
La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto a favore di altro contraente.
A tal fine il ricorrente reclamava il diritto di conseguire l'ostensione di tutti gli atti di gara, con particolare riferimento all'integrale offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Va precisato che nel caso in esame la ricorrente, all’esito della procedura di evidenza pubblica, si era classificata seconda.
La richiesta di accesso non era stata accolta e conseguentemente la ricorrente aveva impugnato il provvedimento di affidamento nonché il parziale diniego di accesso agli atti di gara.
I giudici hanno evidenziato che, come correttamente eccepito dalla difesa dell’impresa contro-interessata, l’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nel delineare il bilanciamento tra le legittime pretese di accesso agli atti della procedura concorsuale e la tutela della riservatezza dei partecipanti, al comma 5, prevede che “Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”, aggiungendo, al successivo comma 6, che “In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
Ciò posto, i giudici hanno rilevato che la ditta contro interessata avesse puntualmente e motivatamente indicato alla stazione appaltante le parti dell’offerta tecnica non ostensibili poiché inerenti a segreti tecnici o commerciali.
Secondo i giudici, a fronte di un chiaro e circoscritto interesse al segreto commerciale e tecnico riconoscibile in capo all’impresa controinteressata, l’“accesso difensivo” previsto dal successivo comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 può riconoscersi solo ove strettamente indispensabile e strumentale a supportare le censure articolate in ricorso.
Nel caso in esame, il predetto rapporto di strumentalità appariva, invero, invertito, giacché, in seno al ricorso introduttivo, la specificazione del motivo di ricorso relativo all’attribuzione dei punteggi tecnici (secondo motivo di ricorso) era subordinato all’esito dell’accesso alle offerte tecniche dei concorrenti.
I giudici hanno pertanto disposto il rigetto del ricorso formulato.
Pubblicato il 03/04/2019
N. 00951/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02357/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2357 del 2017, proposto da
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS;
nei confronti
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS;
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Palermo - Area della scuola e realtà dell'infanzia - Ufficio Servizi per le scuole n. 301 dell'8 agosto 2017 comunicata via PEC con nota prot. 945279 del 10 agosto 2017;
- di tutti i verbali di gara nei limiti di cui in narrativa; del diniego di accesso agli atti di cui alle note prot. 939355 dell'8 agosto 2017 e prot. 954263 del 17 agosto 2017;
- di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente;
per l'accertamento
- del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento posto in gara, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata;
in ogni caso, per l'accertamento
- del diritto della ricorrente di conseguire l'ostensione di tutti gli atti di gara, con particolare riferimento all'integrale offerta tecnica della aggiudicataria;
nonché in via subordinata
per l'annullamento della determinazione a contrattare, del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto per i motivi esplicitati nelle censure, con conseguente caducazione della stessa gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e della OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Con ricorso depositato il 16 ottobre 2017 e regolarmente notificato all’amministrazione resistente e all’impresa contro-interessata, OMISSIS S.r.l. ha esposto:
- che, con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. in data 13 aprile 2017, il Comune di Palermo aveva indetto una gara per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica mediante pasti pronti veicolati (CIG 704100879) per un valore presunto a base d’asta di € 5.191.620,00;
- che la gara, secondo il bando, sarebbe stata assegnata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’assegnazione, per l’offerta tecnica, di un massimo di n. 80 punti (di cui ai criteri A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2), e, per l’offerta economica un massimo di n. 20 punti;
- di avere partecipato alla gara unitamente alla ditta contro-interessata e ad altre cinque imprese;
- di essersi, all’esito della procedura di evidenza pubblica, classificata seconda con il punteggio di n. 78,268 punti;
- che l’appalto era stata aggiudicato alla C.O.T. con il punteggio di n. 88, 437 punti.
Ciò esposto, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe nonché il parziale diniego di accesso agli atti di gara articolando i seguenti motivi di censura:
1. Illegittimità dell’accesso parziale agli atti di gara. Violazione dell’art. 13 del d. lgs. n. 163/2006. Violazione della legge n. 241 del 1990, relativamente a...