Affidamento dei servizi sociali: il confine tra terzo settore e codice appalti
TAR Campania, Napoli, n. 6656/2025.
Affidamento dei servizi sociali: il confine tra terzo settore e codice appalti
valutazione al fine di individuare la corretta disciplina da applicare nel procedimento da esperire
19 Gennaio 2026
L’affidamento dei servizi sociali richiede una attenta valutazione al fine di individuare la corretta disciplina da applicare nel procedimento da esperire.
Sul punto assume particolare rilevanza la sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 6656/2025.
Il caso affrontato
Nel caso esaminato, una Amministrazione appaltante aveva approvato il “Piano Sociale Regionale 2022-2024” definendo i principi di indirizzo e di coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
A ciò seguiva l’avvio, da parte di un Consorzio, della procedura per l’individuazione di soggetti con i quali presentare un progetto.
Completato l’iter procedimentale, la Commissione aveva individuato il raggruppamento costituito al quale assegnare il servizio.
Sennonché, il raggruppamento chiedeva di poter essere autorizzato, ai sensi dell’art.97 del Codice degli Appalti, alla sostituzione di un componente (una Cooperativa), in ragione della contemporanea partecipazione di quest’ultimo ad un altro partenariato presso altro ambito.
Il Consorzio aveva esitato negativamente tale richiesta sia in quanto pervenuta, in violazione dell’art. 3 dell’avviso regionale, nella fase preliminare di coprogettazione (e non nella fase di attuazione dell’intervento), sia perché l’operatore non avrebbe potuto partecipare a più avvisi pubblici di partenariato pubblicati dagli ambiti territoriali.
Il Consorzio procedeva, quindi, allo scorrimento della graduatoria individuando nel raggruppamento secondo graduato il soggetto prescelto per la presentazione della proposta progettuale.
A seguito di ciò, nasceva un contenzioso.
La normativa per l’affidamento dei servizi sociali
I giudici hanno puntualizzato che, con riferimento all’affidamento dei servizi sociali, la Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 2020, ha stigmatizzato la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi (appalto o co-progettazione) a seconda della prevalenza degli aspetti concorrenziali ovvero dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale (co-progettazione).
Sul punto, in particolare, la Consulta ha precisato che "Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la "co-programmazione", la "co-progettazione" e il "partenariato" (che può condurre anche a forme di "accreditamento") si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.
Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
Del resto, lo stesso diritto dell'Unione - anche secondo le recenti direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché in base alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 28 gennaio 2016, in causa C-50/14, CASTA e a. e Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 dicembre 2014, in causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 "Spezzino" e a., che tendono a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà) - mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento di finalità sociali” (Corte costituzionale sentenza n. 131/2020).
I due..."








