APPALTI DELL’ALLEGATO IX E COSTO MEDIO ORARIO RIFERITO A CIASCUN LIVELLO RETRIBUTIVO
costi necessari per la sostituzione del personale, conseguenti ad assenteismo del personale...
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E COSTO MEDIO ORARIO RIFERITO A CIASCUN LIVELLO RETRIBUTIVO
T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza 11 giugno 2020, n. 705
13 Luglio 2020
Il costo medio orario riguardante ciascun livello retributivo, di cui alle tabelle ministeriali specifica il costo dell’ora lavorativa effettiva. Essa ricomprende anche tutti i costi necessari per la sostituzione del personale, conseguenti ad assenteismo del personale, malattia, ferie, permessi.
Lo ha stabilito il T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza 11 giugno 2020, n. 705.
La questione ha avuto ad oggetto l’affidamento di un appalto relativo alle attività ausiliarie nei nidi e nelle scuole della infanzia.
Nel caso sottoposto ai giudici un operatore economico contestava l’esito della procedura di gara per l’affidamento del servizio sopra menzionato.
Ad opinione del ricorrente l’offerta dell’aggiudicatario aveva illegittimamente superato il vaglio della verifica di anomalia.
Il ricorso in gran parte si concentrava su singole voci di costo di cui non appariva evidente e, comunque, non veniva specificata la rilevanza inficiante sul complesso dell’offerta, la cui attendibilità, come è noto, deve essere vagliata alla luce di una valutazione complessiva e sintetica essenzialmente basata sulla analisi delle macro voci di spesa. Oltre a ciò le doglianze erano talvolta espresse in maniera criptica.
Nondimeno, il Collegio ha ritenuto di dover procedere alla loro disamina giungendo alla conclusione che solo alcune censure risultavano fondate.
Secondo il collegio, l’asserito difetto di motivazione non sussisteva, atteso che l’iter logico della verifica era illustrato in una esaustiva relazione del RUP e comunque risultava intellegibile per relationem laddove la stessa rinviava alle giustificazioni presentate.
I motivi afferenti l’inesatto conteggio della retribuzione prevista dal nuovo CCNL e gli scatti di anzianità erano inammissibili, atteso che ciò che è censurabile nell’ambito della verifica di congruità sono le sottostime e non certo le sovrastime prudenziali che, al contrario, sono indice di affidabilità dei conteggio addotti a giustificazione.
A parere dei giudici, la doglianza con la quale si lamentava una sottostima del trattamento previdenziale dovuta al fatto che una delle due cooperative esecutrici non avrebbe potuto beneficiare della riduzione della quota dovuta all’INPS in relazione all’obbligo di deposito del TFR al fondo di tesoreria (per essa insussistente) era generica e, comunque, infondata.
Non veniva, infatti, specificato il numero dei dipendenti della Cooperativa impegnati nel servizio e, in ogni caso, l’entità frazionale del beneficio lasciava presumere che si trattasse di scostamento del tutto marginale non idoneo ad incidere sulla tenuta complessiva della offerta.
L’insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR in tesorerie avrebbe determinato poi una sottostima dei relativi importi da versare ai dipendenti dovuta al fatto che i trattamenti non versati sarebbero stati soggetti a rivalutazione. Come tutto questo potesse riverberarsi sulla attendibilità complessiva...