APPALTI DELL’ALLEGATO IX E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
modalità “ordinaria” di affidamento è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
criterio del minor prezzo anche negli appalti
22 Settembre 2020
Ammessa la possibilità di affidare il servizio secondo il criterio del minor prezzo anche negli appalti nei quali la modalità “ordinaria” di affidamento è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella sostanza i giudici hanno sostenuto che nei servizi ad altamente standardizzabili, sia legittimo affidare l’appalto solo in base al prezzo, purchè la decisione sia debitamente motivata.
Lo ha stabilito il Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Bolzano nella sentenza 11 agosto 2020, n. 205.
Il caso ha avuto riguardo un appalto inerente il servizio di vigilanza.
Nella fattispecie esaminata l’impresa ricorrente impugnava l’aggiudicazione dell’appalto, sostenendo l’illegittimità della procedura di gara perché espletata, in violazione di quanto stabilito dall’art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo.
I giudici hanno evidenziato che l’art. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo: a) i contratti relativi …. ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”.
Il richiamato art. 50, comma 1, ultimo periodo, del predetto d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, a sua volta, che “I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto”.
Nel caso di specie non poteva dubitarsi del fatto che il servizio di vigilanza, posto a gara dal Comune fosse un servizio ad alta intensità di manodopera.
Tuttavia, secondo i giudici, il quadro complessivo non consentiva, nel caso di specie, di pervenire alle conclusioni dedotte dalla ricorrente, la quale faceva valere l’illegittimità dell’aggiudicazione perché basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo anziché sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95, comma 3.
Nel caso specifico, il Comune aveva stabilito di selezionare le offerte presentate dalle società concorrenti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.