APPALTI DELL’ALLEGATO IX E MANCATA DICHIARAZIONE DELL’ESCLUSIONE DA UN PRECEDENTE APPALTO
La questione ha avuto riguardo una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E MANCATA DICHIARAZIONE DELL’ESCLUSIONE DA UN PRECEDENTE APPALTO
La questione ha avuto riguardo una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
19 Marzo 2020
L’omessa dichiarazione di una esclusione da una precedente gara d’appalto rileva, ai fini della esclusione dalla nuova competizione, solo quando ciò sia documentato dal casellario informatico detenuto da ANAC.
Lo ha chiarito il T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, sentenza 24 febbraio 2020, n. 836.
La questione ha avuto riguardo una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, come tale rientrante negli appalti contemplati dall’Allegato IX al Codice dei contratti.
I giudici hanno preliminarmente enunciato il principio generale in base al quale la mancata ostensione di un pregresso illecito è rilevante – a fini espulsivi – non già in sé, bensì in funzione dell’apprezzamento della stazione appaltante, il quale va a sua volta eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto omesso.
In riferimento poi all’omessa dichiarazione dell’esclusione da una precedente gara d’appalto, per potersi ritenere integrata l’ipotesi di omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c, d. lgs. n. 50 del 2016) è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell’Anac, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento (si veda Cons. di Stato, V, sent. n. 8480/2019, e giurisprudenza ivi richiamata).
La preclusione alla partecipazione alle gare per effetto della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione resta confinata alle due ipotesi tipiche: