APPALTI DELL’ALLEGATO IX E REQUISITI GENERALI DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI DIREZIONE O VIGILANZA
Tar Campania-Napoli, Sez. VIII, 16 giugno 2020, n. 2440
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E REQUISITI GENERALI DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI DIREZIONE O VIGILANZA
comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016
02 Luglio 2020
Non sussistono dubbi sul tenore letterale del comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, ove si ricava che l’assenza delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo debba sussistere (e quindi deve essere dichiarata) anche dai soggetti muniti di poteri di direzione o vigilanza all’interno della società tra i quali sicuramente rientrano i membri del consiglio di amministrazione.
La conclusione sopra esposta emerge dalla lettura della sentenza del Tar Campania-Napoli, Sez. VIII, 16 giugno 2020, n. 2440.
Nel caso specifico, avente ad oggetto un appalto di refezione scolastica, la ricorrente, società cooperativa, aveva impugnato gli atti con i quali un Comune aveva aggiudicato, al termine dell’espletamento di una procedura di gara, il servizio di refezione della scuola statale dell’infanzia alla controinteressata.
Si premette, da subito, che il ricorso è risultato fondato.
La ricorrente aveva censurato la mancata produzione in sede di gara delle dichiarazioni ex art. 80 del d.lg. n. 50/2016 da parte di tutti i soggetti che erano tenuti a farlo. La ricorrente aveva, infatti, evidenziato che dalla visura camerale storica della società controinteressata risultava che il numero di amministratori era pari a 3; ciò nondimeno, la dichiarazione in questione era stata resa solo dal presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale della società e non dagli altri coamministratori.
Dal comma 3 dell’art. 80 cit., si evince che a dover rendere la dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto sono i “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi instistori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica…”.
Secondo la visura camerale della società controinteressata “la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all’amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge”.
Nella fattispecie, dunque, la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa non solo dal Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale della società ma anche dagli altri due membri del consiglio in quanto investiti di poteri di direzione e controllo.