APPALTI DELL’ALLEGATO IX E RICHIESTA DI SERVIZI IDENTICI
SERVIZI IDENTICI
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E RICHIESTA DI SERVIZI IDENTICI
23 Luglio 2019
Legittima la richiesta di servizi identici (e non semplicemente analoghi) a quello oggetto di gara quando sia prevista l’erogazione di una prestazione particolarmente delicata come l’assistenza scolastica ad alunni disabili.
E’ questo il contenuto della pronuncia del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, del 3 luglio 2019 n. 8721.
Il caso esaminato dai giudici riguardava una gara finalizzata ad appaltare il servizio di assistenza scolastica specialistica a favore degli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Come noto la richiesta in un bando dello svolgimento di servizi analoghi rispetto a quello oggetto di gara costituisce una modalità per comprovare la capacità tecnica di un concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del Codice e dall’allegato XVII al Codice dei contratti.
ANAC nella deliberazione n. 758 del 5 settembre 2018 non ha mancato di precisare che è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, tale nozione non può essere assimilata a quella di “servizi identici” dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto in gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo e che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (si veda T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 novembre 2014, n. 2892).