Appalti dell’allegato ix e suddivisione della gara in lotti
L'articolazione di una gara in singoli lotti risponde all'esigenza di garantire tutela...
Appalti dell’allegato ix e suddivisione della gara in lotti
12 Aprile 2019
L'articolazione di una gara in singoli lotti risponde all'esigenza di garantire tutela all'interesse pubblico alla massima concorrenza tra operatori economici assicurando un più esteso confronto competitivo e conseguentemente una maggiore economicità della spesa da sostenere per l'approvvigionamento.
E' questa, nella sostanza, la conclusione alla quale si perviene dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1350 del 26 febbraio 2019.
La questione ha preso le mosse da una gara d'appalto per il servizio di ristorazione, rientrante tra i servizi dell'Allegato IX al Codice dei contratti.
I giudici hanno evidenziato che è illegittima, per sviamento di potere, la suddivisione in lotti, solo formalmente rispettosa, di un appalto pubblico laddove integri la duplice violazione del principio della libera concorrenza in senso oggettivo (come astratta possibilità di contendersi il mercato in posizione di parità) e in senso soggettivo (per la creazione di una posizione di ingiustificato favore di un concorrente rispetto agli altri).
L'articolazione ragionevole di un appalto in lotti diversi è infatti finalizzata proprio ad assicurare la tutela della concorrenza e della non discriminazione tra i contendenti, e cioè di finalità di eminente interesse pubblico che, trascendendo le vicende della singola gara, attengono all'ordinato ed equilibrato sviluppo economico della società intera, e rilevano anche sotto il profilo processuale, infatti, “come qualsiasi scelta della pubblica amministrazione anche la suddivisione in lotti di un contratto pubblico si presta ad essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa: e ciò ancorché l'incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all'amministrazione in questo ambito conduca per converso a confinare questo sindacato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell'agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria”.
La scelta della stazione...