Appalti dell’Allegato IX e violazione del contraddittorio
Procedimento di accertamento della congruità dell’offerta
Appalti dell’Allegato IX e violazione del contraddittorio
Non sussiste violazione del contraddittorio in caso di buona fede
12 Maggio 2021
Non sussiste una violazione del contraddittorio tra le parti, qualora, in buona fede l’Amministrazione abbia chiesto chiarimenti ad un’impresa per accertare la congruità dell’offerta e questa si sia limitata a fornire informazioni riguardanti una sola parte del personale.
La sentenza assume pregio perché evidenzia che certamente una Stazione appaltante, prima di escludere un operatore economico per anomalia dell’offerta, si deve adoperare fornendo ad esso tutte le opportunità per chiarire bene i contenuti dell’offerta. Tuttavia, al contempo, è onere del concorrente sfruttare tali opportunità rendendo, in tempo utile, tutti gli elementi chiarificatori richiesti dalla Stazione appaltante.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato, nella sentenza 1/3/2021 n. 1739.
Il caso esaminato ha avuto riguardo un appalto inerente il servizio di assistenza a favore di persone con disabilità.
Nel caso esaminato una Cooperativa aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata esclusa dalla procedura relativa all’affidamento del servizio sopra menzionato in esito al procedimento di accertamento dell’anomalia dell’offerta.
La Cooperativa, il cui ricorso era stato respinto in primo grado, sosteneva l’illegittimità del provvedimento di esclusione sia sotto il profilo delle modalità procedimentali asseritamente lesive del contraddittorio, sia sotto il profilo sostanziale della mancanza di un giudizio complessivo di incongruità dell’intera offerta da essa presentata.
I giudici hanno rilevato come il RUP, nel disporre l’esclusione, avesse evidenziato la carenza di un elemento essenziale dell’offerta nell’omessa indicazione dei costi di manodopera riferiti al coordinatore referente che determinava altresì l’anomalia dell’offerta presentata dalla Cooperativa.
Del resto, nel disciplinare di gara era espressamente stabilito che le spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 dovevano contenere, con riferimento a ciascuna voce di prezzo, le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell’appalto. Inoltre, nel capitolato-oneri era espressamente prevista la prestazione del coordinamento attraverso la figura del coordinatore referente per il servizio riabilitativo.
La Cooperativa, dal canto suo, nell’offerta economica, aveva indicato il solo ammontare delle ore lavorative e il relativo costo del personale, ma omettendo qualsiasi indicazione per la figura del coordinatore referente.
Il RUP, nella richiesta di giustificazioni aveva chiesto alla Cooperativa di fornire idonee spiegazioni sul prezzo offerto, invitandola altresì a compilare uno schema prestampato, nel quale la Cooperativa avrebbe dovuto specificare la suddivisione delle voci di prezzo che concorrevano a formare l’offerta complessiva, quali il costo del personale, il costo per la sicurezza, le spese generali amministrative, l’utile d’impresa. Sicché sin dalla fase iniziale del subprocedimento era chiaro che la Cooperativa era tenuta a specificare le single voci di costo anche relative al personale, tra cui rientrava la figura del coordinatore referente.
A fronte dell’univocità della citata richiesta di giustificazione ed alla luce del tenore delle giustificazioni fornite dalla Cooperativa (con le quali la stessa si era limitata a ribadire che il costo del personale era quello indicato nell’offerta economica), con la seconda richiesta il RUP ribadiva la necessità che fossero forniti tutti i costi, così come esplicitata nella offerta tecnica e prevista dal capitolato oneri. Tale richiesta non poteva che essere riferita anche al costo di manodopera del coordinatore referente, mai in precedenza specificato, su cui la Cooperativa era rimasta silente anche in seguito limitandosi ad una risposta del tutto generica
Correttamente, il giudice di primo grado aveva, pertanto, respinto il profilo di censura di violazione del contraddittorio procedimentale in sede di verifica dell’anomalia, attesa l’univoca riferibilità (secondo un criterio di buona fede oggettiva che deve presiedere l’interpretazione delle richieste di chiarimento, nonché nel contesto sistematico delle prescrizioni della lex specialis e del tenore dell’offerta economica nella parte relativa ai costi della manodopera) della richiesta di giustificazioni, rimasta inevasa, alla figura del coordinatore referente e al relativo costo.
I giudici hanno ritenuto inammissibile e tardivo l’assunto dell’appellante (formulato per la prima volta nella fase di riassunzione della causa dinanzi al giudice di primo grado), per cui il costo del coordinatore sarebbe stato coperto dalle spese generali, risolvendosi in una giustificazione dell’offerta ormai tardiva rispetto ai termini all’uopo assegnati in sede di sub-procedimento d’accertamento dell’anomalia dell’offerta.
Il ricorso in appello è stato conseguentemente respinto.
Pubblicato il 01/03/2021
N. 01739/2021REG.PROV.COLL.
N. 07390/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7390 del 2020, proposto dalla OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso d’Italia, n. 97;
contro
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gherardo Bertoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 214/2020, resa tra le parti e concernente domanda di annullamento:
a) della determinazione dirigenziale dell’OMISSIS n. 321 del 20 agosto 2019 avente ad oggetto «Procedura aperta per l’affidamento quadriennale del servizio riabilitativo presso le strutture residenziali e diurne dell’Ufficio Persone con disabilità e le Comunità comprensoriali Salto Sciliar e Oltradige - Bassa Atesina (lotto 4_CIG 75853962CD): esclusione della cooperativa Armonia Soc. coop Soc. a r.l. con sede in Bolzano», con la quale è stata esclusa la ricorrente;
b) della determinazione dirigenziale dell’OMISSIS n. 331 del 28 agosto 2019, avente ad oggetto l’aggiudicazione dell’appalto alla società OMISSIS;
c) della dichiarazione dell’8 agosto 2019 a firma del RUP, inerente all’esito del: «sub-procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa e verifica della congruità del costo del personale riferita al lotto 4 (CIG: 75853962CD)»;
d) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso a quelli impugnati in via principale, ancorché sconosciuto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Pietro Adami, Gherardo Bertoldi e Massimiliano Brugnoletti, in collegamento da remoto ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
1. PREMESSO che, versandosi in fattispecie di procedura di affidamento di appalto pubblico, a norma degli artt. 120, commi 10 e 11, e 74 cod. proc. amm. la sentenza va redatta in forma semplificata;
2. CONSIDERATO che:
- il TRGA, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso n. 69 del 2020, proposto dall’odierna appellante OMISSIS, in qualità di prima classificata con 100 punti, avverso la sua esclusione, in esito alla verifica di...