APPALTI DELL’ALLEGATO IX ED IMPORTANZA DELLA MARCATURA TEMPORALE
La marcatura temporale assume una rilevanza primaria nelle gare telematiche poiché consente di...
APPALTI DELL’ALLEGATO IX ED IMPORTANZA DELLA MARCATURA TEMPORALE
La marcatura temporale assume una rilevanza primaria nelle gare telematiche poiché consente di individuare l’esatto momento in cui un documento è stato sottoscritto
27 Febbraio 2020
La marcatura temporale assume una rilevanza primaria nelle gare telematiche poiché consente di individuare l’esatto momento in cui un documento è stato sottoscritto.
Questo ed ulteriori altre precisazioni sono contenute nella sentenza del T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, n. 99 del 4 febbraio 2020.
La questione oggetto di esame da parte del T.A.R. riguardava una gara inerente il servizio di ristorazione scolastica e pertanto afferente i servizi di cui all’Allegato IX del codice degli appalti.
Nella pronuncia summenzionata i giudici hanno evidenziato che la marcatura temporale di un documento informatico è un processo– gestito da un soggetto terzo il c.d. “Certificatore accreditato” – con il quale viene generata una firma digitale del documento a cui è associata l’informazione relativa ad una data e ora certa; essa pertanto, consente quindi di stabilire l’esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo.
La marcatura assume una rilevanza di primo piano nelle gare telematiche.
Entrando più nello specifico, i giudici hanno puntualizzato che in una gara telematica caratterizzata dal caricamento dell’offerta economica solo dopo la valutazione delle offerte tecniche, è legittima la previsione della lex specialis con la quale si obbligano i concorrenti – a pena di esclusione – ad indicare nell’ambito della documentazione il codice identificativo della marca temporale al fine di poter verificare l’esatta corrispondenza univoca tra l’offerta predisposta entro i termini di gara (e conservata presso il proprio PC fino al momento dell’upload) con il file caricato successivamente.
Al fine di garantire la corrispondenza univoca tra l’offerta indicata entro la scadenza – ma non caricata, bensì protocollata e residente sul computer dell’offerente – e quella che sarebbe stata effettivamente caricata in un...