APPALTI DELL’ALLEGATO IX INAMMISSIBILI CLAUSOLE CHE STABILISCANO SOGLIE DI RIBASSO MASSIMO SUL PREZZO
Non sono ammesse clausole della lex specialis di gara che fissino soglie di ribasso massimo sui...
APPALTI DELL’ALLEGATO IX INAMMISSIBILI CLAUSOLE CHE STABILISCANO SOGLIE DI RIBASSO MASSIMO SUL PREZZO
Non sono ammesse clausole della lex specialis di gara che fissino soglie di ribasso massimo sui prezzi offerti in gara.
22 Ottobre 2019
Non sono ammesse clausole della lex specialis di gara che fissino soglie di ribasso massimo sui prezzi offerti in gara.
Lo ha precisato ANAC nella Delibera n. 820 del 18 settembre 2019.
La questione riguardava un appalto per la gestione del servizio di assistenza specialistica educativa culturale dell’autonomia e alla comunicazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Un concorrente aveva lamentato la presunta illegittima aggiudicazione disposta in favore di una società in presenza dell’avvenuta attribuzione di punteggio identico (il massimo previsto pari a 20 punti) alle due concorrenti a fronte di due percentuali di ribassi differenti offerte
Parte istante chiedeva, pertanto, che fosse valutata la legittimità delle operazioni di gara in merito alla correttezza della formula utilizzata dalla stazione appaltante per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche.
L’Autority interpellata ha quindi richiamato il proprio indirizzo, già espresso con delibera n. 610 del 27.6.2018 con riferimento alla introduzione di soglie di ribasso massimo sul prezzo, in quanto come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, il Consiglio di Stato si è espresso in termini negativi, chiarendo che tale clausola – in via generale – è illegittima perché introduce un inammissibile limite alla libertà di concorrenza sull’elemento economico.
Secondo il C. d. S., infatti, tale norma di gara introduce un inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo (C.d.S., Sez. V, 28/06/2016 n. 2912).
Pertanto, secondo ANAC, la previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo è da ritenersi censurabile poiché di fatto comporta l’annullamento del confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un’offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali.
Nel caso concreto, quindi, ove i concorrenti avessero offerto valori migliori dei valori soglia, tali valori non avrebbero dato luogo a miglioramenti del punteggio e, pertanto, a tutti i valori pari o migliori dei valori soglia veniva attribuito punteggio pari al punteggio massimo.
Una simile impostazione della formula prescelta (peraltro prevista nel Mepa di Consip) risultava comunque basata sulla introduzione di un coefficiente “soglia”, elemento ritenuto non conforme con i principi di concorrenzialità né coerente con la finalità propria dell’OEPV, con il rischio di una distorsione reiterata del sistema di scelta del contraente sulla base di una formula non adeguata.
In considerazione di quanto sopra esposto, l’Autorità ha ritenuto che l’operato della stazione appaltante non fosse conforme alla normativa di settore, ed ha conseguentemente disposto che la delibera, qui oggetto d’esame, fosse trasmessa anche a Consip, per gli opportuni approfondimenti ed eventuali correttivi del caso.
ANAC, DELIBERA N. 820 DEL 18 settembre 2019
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Eurotrend Assistenza s.c.r.l. – Procedura RDO MEPA per la gestione del servizio di assistenza specialistica educativa culturale dell’autonomia e alla comunicazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità- Importo a base di gara euro: 259.730,00. S.A.: Comune di Catanzaro.
PREC 44/19/S
Il Consiglio
VISTA l’istanza di parere prot. n. 14977 del 16.02.2018 presentata da Eurotrend Assistenza s.c.r.l. relativamente alla procedura RDO su MEPA per la gestione del servizio di assistenza specialistica educativa culturale dell’autonomia e alla comunicazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, del Comune di Catanzaro;
VISTO in particolare il profilo di doglianza sollevato da parte istante in merito alla presunta illegittima aggiudicazione disposta in favore della società ADISS MULTISERVICE SCS in presenza dell’avvenuta attribuzione di punteggio identico (il massimo previsto pari a 20 punti) alle due concorrenti a fronte di due percentuali di ribassi differenti offerte (Eurotrend Assistenza scrl – 4,76%; Adiss Multiservice scs – 1,80%). Parte istante chiede che sia valutata la legittimità delle operazioni di gara in merito alla correttezza della formula utilizzata dalla stazione appaltante per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche;
VISTO l’avvio dell’istruttoria...