APPALTI DELL’ALLEGATO IX - LE CORRETTE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E PROMOZIONE DI EVENTI MUSICALI
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E PROMOZIONE DI EVENTI MUSICALI
APPALTI DELL’ALLEGATO IX - LE CORRETTE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E PROMOZIONE DI EVENTI MUSICALI
16 Settembre 2019
Con la pronuncia AS1593,/2019 ANAC ha fornito un parere in merito al corretto affidamento del servizio di organizzazione, gestione e promozione di eventi musicali negli istituti e luoghi di cultura
L’autorità ha analizzato le modalità mediante le quali erano stati affidati i servizi per il pubblico di cui all’articolo 117 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (di seguito, anche “CBC”), nonché i servizi di organizzazione, gestione e promozione di eventi musicali.
Infatti, sia nell’uno che nell’altro caso, l’ente comunale aveva fatto ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’articolo 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con riguardo a una pluralità di distinti affidamenti intervenuti.
Secondo l’Autorità il Comune in questione avrebbe dovuto attenersi alle regole dell’evidenza pubblica in quanto, per l’affidamento dei predetti servizi, avrebbe dovuto svolgere una procedura di gara ad evidenza pubblica in applicazione dei principi e delle disposizioni dettate in via generale dal Codice dei contratti pubblici.
Nel caso di specie, oggetto dell’affidamento non risultava essere la realizzazione o l’acquisizione in via definitiva di una o più opere d’arte, bensì il prestito temporaneo delle stesse ai fini dell’organizzazione di alcuni eventi culturali presso la sede dei musei civici.
Inoltre, nella vicenda in esame il Comune, come si evince dall’atto di indirizzo avente ad oggetto “Proposta di programma espositivo a carattere temporaneo sulle avanguardie artistiche del ‘900 – Atto di indirizzo”, aveva esercitato la propria discrezionalità amministrativa non nel senso dell’acquisto di servizi per l’organizzazione di un’esposizione relativa a uno specifico artista, bensì di quelli necessari a un ciclo di esposizioni sul tema delle avanguardie artistiche del 900. Di conseguenza, per il tipo di servizi oggetto di affidamento esiste uno specifico mercato, anche a livello sovranazionale, e quindi l’amministrazione comunale avrebbe dovuto svolgere una gara ad evidenza pubblica per la selezione dell’operatore economico e non, invece, ricorrere alla procedura eccezionale di cui all’articolo 63.
Inoltre, quand’anche nel caso di specie ricorressero i presupposti per applicare la procedura eccezionale di cui all’articolo 63 CCP, l’Autorità rileva che il Comune non aveva comunque osservato quanto previsto dall’articolo 63, ultimo comma, Codice dei contratti, che prevede espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici hanno il dovere di svolgere una consultazione preliminare fra più operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionandone se possibile almeno cinque se vi sono soggetti idonei in tale numero.