Appalti di servizi sociali, come disciplinare nel capitolato speciale d’appalto il team dedicato
indicazione nominale del gruppo di lavoro richiesto per l’esecuzione di una prestazione...
Appalti di servizi sociali, come disciplinare nel capitolato speciale d’appalto il team dedicato
La corretta applicazione delle disposizioni del codice dei contratti
04 Maggio 2026
L’indicazione nominale del gruppo di lavoro richiesto per l’esecuzione di una prestazione rientrante nei servizi sociali non costituisse carenza di un requisito di partecipazione, e come tale non può implicare l’esclusione dalla procedura d’’appalto per l’affidamento del servizio sociale.
La corretta applicazione delle disposizioni del codice dei contratti
In un appalto per l’affidamento dei servizi sociali è sufficiente che sia ben specificato in offerta la composizione del proprio gruppo di lavoro, assicurando alla stazione appaltante le figure professionali richieste dalla lex specialis; non è invece necessario che tale gruppo sia individuato nominativamente, dato che detto adempimento attiene alla fase esecutiva e non può costituire un requisito di partecipazione.
L’aspetto emerge dalla lettura di molteplici fonti, quali la sentenza del Consiglio di Stato n. 2982/2026, ma anche della dir. 2014/24/UE, Cgue, 8 luglio 2021, causa C-295/20.
Nel caso trattato dal Consiglio di Stato, il capitolato si limitava a richiedere l’indicazione della composizione della equipe, non già la enunciazione nominativa dei singoli professionisti coinvolti, né avrebbe sanzionato con l’esclusione l’assenza della detta indicazione nominativa.
Del resto, il requisito in esame atterrebbe al momento esecutivo, non già partecipativo alla procedura, mentre compito del Capitolato è quello di richiedere l’indicazione della composizione della equipe, non già la enunciazione nominativa dei singoli professionisti coinvolti.
E’ pertanto corretto concludere nel senso che non occorre fornire in sede di gara, sotto pena di esclusione, i nominativi, curricula od altri elementi diversi dalle figure professionali destinate alle attività da svolgere.
Alla luce di ciò, dunque, ancorché formalmente assimilabili ai “requisiti di capacità tecnico-professionale”, le figure professionali previste formano oggetto di un impegno del concorrente ai fini del loro impiego in fase esecutiva, di qui l’assenza della necessità di una loro indicazione nominativa e...








