Appalto di refezione scolastica
Il costo del lavoro deve considerarsi “costo reale”
Appalto di refezione scolastica
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 8624 del 27 dicembre 2021
07 Febbraio 2022
In sede di verifica dell’anomalia non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, ma deve invece considerarsi il “costo reale”.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 8624 del 27 dicembre 2021 nell’ambito di un appalto di refezione scolastica.
Nel caso esaminato, una Società aveva partecipato ad una gara per l’affidamento della refezione scolastica, classificandosi al secondo posto della graduatoria.
La concorrente deduceva l’illegittimità dell’aggiudicazione e della positiva verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, rilevando che le giustificazioni fornite nel procedimento da quest’ultima avevano in realtà modificato l’offerta presentata quanto al costo della manodopera, con conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 95 e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché incongruità, inattendibilità o insostenibilità dell’offerta. In particolare rilevava che l’aggiudicataria nella propria offerta aveva dichiarato un monte di ore di lavoro delle figure professionali coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, producendo un “planning” lavorativo esplicante la pianificazione di una giornata lavorativa tipo, con indicato il monte ore giornaliero suddiviso per ciascun giorno della settimana ed il monte di ore settimanale totale, meglio articolando il lasso temporale giornaliero di ogni lavoratore in ulteriori tabelle.
Nel corso della verifica dell’anomalia dell’offerta invece aveva allegato giustificazioni relative alle c.d. “ore teoriche”, considerando le ore di offerta come ore contrattuali, che comportava una modifica dell’offerta ed una sottostima del costo della manodopera, sottostima dipendente anche dalla incongrua giustificazione di due figure professionali offerte in sede di gara, i cui costi erano state computati come quota-parte sulla base del valore dell’appalto rispetto al volume di affari totale, per un complessivo di euro 1.208 annui.
In particolare, tra le varie censure veniva dedotta l’insostenibilità dell’offerta presentata quanto al costo della manodopera dichiarato nell’offerta tecnica rispetto a quello giustificato in sede di soccorso istruttorio, in ragione del contenuto del “planning” lavorativo allegato alla propria offerta tecnica ed esplicante “la pianificazione di una giornata lavorativa tipo presso le strutture”.