Appalto di refezione scolastica e invio di segnalazioni all’ANAC
Consiglio di Stato sentenza n. 10197 del 21 novembre 2022.
Appalto di refezione scolastica e invio di segnalazioni all’ANAC
Il termine deve reputarsi perentorio
05 Dicembre 2022
Deve ritenersi a tutti gli effetti perentorio il termine entro il quale le stazioni appaltanti sono tenute a segnalare ad ANAC le disfunzioni e le problematiche insorte con gli operatori economici.
La stazione appaltante che non rispetta in termine, pone in essere un comportamento illegittimo e pertanto è necessari che il RUP della procedura presti la massima attenzione.
Lo chiarisce il Consiglio di Stato nella sentenza n. 10197 del 21 novembre 2022.
Il caso riguarda una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
La disciplina del Codice dei contratti
Gli obblighi di comunicazione ad ANAC di problematiche insorte con l’operatore economico trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 80, co12 del Codice dei contratti pubblici, il quale ha delegato ANAC ad adottare apposite disposizioni attuative.
Il citato comma 12 dispone:
“12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.
Come si può rilevare la stazione ha solo l’obbligo di informare l’ANAC (astenendosi da ogni valutazione in merito alla eventuale falsità delle dichiarazioni rese dall’operatore economico) in merito alle proprie risultanze; ogni accertamento che porti a configurare una eventuale dichiarazione mendace è pertanto demandato all’istruttoria valutativa che l’Autorità dovrà condurre.
La fattispecie esaminata dai giudici
Nel caso oggetto di controversia un Operatore economico aveva partecipato ad una gara per l’affidamento di un servizio di refezione scolastica, impugnando la delibera dell’ANAC con la quale le erano state irrogate le sanzioni di 45 giorni di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e la sanzione pecuniaria di € 2.500,00. L’Impresa aveva altresì domandato l’annullamento della conseguente iscrizione nel casellario informatico disposta ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
Le sanzioni impugnate erano scaturite dall’esclusione dalla procedura di gara bandita dal Comune per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, cui la stessa aveva partecipato quale mandataria del RTI risultato aggiudicatario, venendone poi esclusa per falsa dichiarazione in merito al possesso del requisito di adeguata capacità tecnico-organizzativa, in quanto, all’esito dei controlli effettuati da parte delle Amministrazioni competenti, era emerso che il locale del quale aveva dichiarato di disporre quale centro di cottura non era idoneo allo scopo, poiché all’interno vi erano ancora lavori in corso e non erano state reperite le attrezzature necessarie.
A distanza di 14 mesi dall’accertamento dei fatti, il Comune segnalava l’irregolarità accertata all’ANAC la quale, acquisite le memorie difensive dell’operatore economico coinvolto e della stazione appaltante, all’esito del procedimento, adottava i provvedimenti sanzionatori impugnati e disponeva l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, in quanto riteneva imputabile a titolo di dolo la falsa dichiarazione resa dall’operatore economico nella domanda di partecipazione alla gara in merito al possesso del requisito richiesto dalla lex specialis e immune da censure l’operato della Stazione appaltante poiché il ritardo nella segnalazione della vicenda all’Autorità sarebbe dipesa dall’esigenza di attendere l’esito del giudizio pendente innanzi al T.A.R. sul ricorso proposto dalla società avverso l’esclusione dalla gara nonché da difficoltà operative degli uffici comunali determinate dall’emergenza Covid.
In primo grado il T.A.R. aveva respinto il ricorso dell’operatore economico.
In particolare, la sentenza ha ritenuto che il termine per la segnalazione del fatto accertato da parte della Stazione appaltante di cui all’art. 10 del Regolamento ANAC sull’esercizio della potestà sanzionatoria ha “natura acceleratoria, non essendone espressamente prevista la perentorietà” sicché il suo superamento non avrebbe potuto comportare la decadenza di ANAC dal potere sanzionatorio.
La decisione del Consiglio di Stato
Secondo i giudici d’appello doveva ritenersi fondato e da accogliere la censura dell’operatore economico che evidenziava la violazione del termine di cui all’art. 10, comma 2, del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In particolare, l’art. 10, comma 2, del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio di ANAC prevede che “le segnalazioni sono formulate compilando in tutte le parti gli appositi moduli pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità. Tali moduli dovranno essere corredati della necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati...