Gara di refezione scolastica
Gara di refezione scolastica
Discriminatorio premiare l’operatore economico che sia già in possesso del centro di cottura
05 Giugno 2023
Deve ritenersi discriminatorio premiare con un punteggio particolarmente elevato il concorrente che sia già in possesso di un centro di cottura con tutte caratteristiche richieste dalla stazione appaltante, poiché ciò risulta discriminatorio rispetto agli altri partecipanti.
Nello specifico, la previsione di criteri di valutazione delle offerte legati alle caratteristiche del centro di cottura, quali le superfici interne ed esterne, le condizioni strutturali del centro di cottura, le attrezzature che saranno utilizzate, contrasta con la natura di requisito di esecuzione del centro di cottura, finendo con il premiare coloro che ne siano già in possesso, ed alterando, in tal modo, il massimo dispiegarsi della concorrenza.
Lo ha chiarito l’ANAC nella deliberazione n. 156/2023.
Il caso trattato
Nel caso esaminato un operatore economico aveva contestato gli atti di una procedura di gara per l’assegnazione del servizio di mensa scolastica denunciando l’impossibilità di presentare un’offerta congrua in ragione sia dell’insufficienza della basta d’asta sia della presenza di plurime clausole illegittime, fortemente limitative della libera concorrenza e della massima partecipazione.
Le censure formulate dall’istante riguardavano la disponibilità di un centro di cottura per la preparazione dei pasti. Il possesso del centro, infatti, sarebbe stato formalmente qualificato come requisito di esecuzione del contratto – essendo sufficiente, ai fini della partecipazione, attestare l’impegno a dotarsene in caso di aggiudicazione – e tuttavia, alla luce dei criteri di valutazione delle offerte fissati nel disciplinare, lo stesso averebbe avuto rilevanza, nella sostanza, quale requisito di partecipazione. Il riferimento era, in particolare, al criterio che premiava con l’attribuzione di massimo 15 punti il tempo medio impiegato per la consegna dei pasti ai plessi scolastici e il criterio che prevedeva l’assegnazione di 16 punti in ragione di una serie di caratteristiche del locale (superfici, condizioni strutturali, le eventuali fonti di energia rinnovabile, attrezzatture del centro cottura, eventuali altri commesse analoghe che sarebbero state erogate dallo stesso centro di cottura). A ciò si aggiungeva che il tempo fissato dal disciplinare affinché l’aggiudicatario potesse dotarsi del centro di cottura era irrisorio (20 giorni) e tale da impedire l’allestimento ex novo di un centro dotato di tutte le certificazioni richieste dalla Stazione appaltante.
La disponibilità del centro di cottura
Nel fornire il proprio parere ANAC ha preliminarmente puntualizzato che sulla questione del centro di cottura, il condivisibile orientamento giurisprudenziale e dell’Autorità formatosi sul punto ha chiarito che trattasi di un elemento materialmente necessario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come "condizione" per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l'Amministrazione l'interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio; in caso contrario si avallerebbe un'impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo – con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario – immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una sola possibile ma non...