Il Vademecum riguardante l’affidamento dei servizi sociali
Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore”.
Il Vademecum riguardante l’affidamento dei servizi sociali
La figura del RUP: compiti e responsabilità
15 Settembre 2022
Di particolare interesse è il recente Vademecum in materia di affidamento di servizi sociali, intitolato “L’Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore”.
Si tratta di un interessante elaborato realizzato nell’ambito del progetto “Co-Progetta – Un’amministrazione condivisa” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANCI, con la collaborazione delle Fondazioni Cittalia e Ifel, e finanziato dal Pon Inclusione 2014-2020 con risorse del Fondo Sociale Europeo.
L’elaborato risulta di particolare interesse, pochè fornisce agli “addetti ai lavori” utili strumenti di riflessione nelle procedure in questione, considerata la loro peculiarità e delicatezza.
Molteplici sono gli argomenti trattati nel citato vademecum. Tra questi, particolare interesse assume la materia riguardante la figura centrale del Responsabile Unico del Procedimento.
Le principali competenze del RUP
Il vademecum rammenta la centralità della figura del RUP (Responsabile unico del procedimento) nell’iter procedimentale riguardante gli appalti dei servizi sociali (così come di tutti gli appalti pubblici), i cui compiti spaziano a tutto tondo, coprendo le seguenti competenze:
a) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
b) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
c) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
d) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
e) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
f) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
g) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
h) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
i) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
l) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
L’elaborato sopra menzionato ci rammenta che le competenze del RUP si espandono anche alla fase esecutiva degli appalti di servizi sociali, poiché, laddove l’importo del contratto non superi i 500.000 euro, svolge anche la funzione di Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC).
La figura del RUP nelle pronunce giurisprudenziali
Il vademecum poi si sofferma sulle principali pronunce della giurisprudenza che hanno delineato il ruolo sempre più centrale di tale figura, poichè la volontà del legislatore è quella di identificare nel RUP il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti.
In particolare, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza 2983/2017 la competenza del RUP si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento piuttosto pacifico.
Invece, in tema di incompatibilità del RUP a svolgere anche funzione di membro della commissione di gara, viene richiamata la sentenza dle Consiglio di Stato n. 7419/2021, ove viene precisato che: “Con riguardo al regime di incompatibilità tra le funzioni svolte nel procedimento e quelle di presidente della Commissione, il fondamento è di stretto diritto positivo, e va rinvenuto nel più...